Il ruolo del medico legale sulla scena del crimine

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La scena del crimine può essere paragonata a una tela del periodo espressionista a causa dell’insieme di informazioni disgiunte che l’investigatore deve saper acquisire e successivamente mettere in relazione tra loro per ricostruire quella situazione iniziale la quale, proprio come in un quadro, ha prodotto gli effetti che gli inquirenti devono analizzare. La complessità della scena del crimine è indissolubilmente correlata all’imprevedibilità dell’agire umano che non sempre, soprattutto in determinate circostanze, segue una logica definita, per lasciare spazio alla ferale istintualità che contraddistingue il luogo del delitto. La complessità di quest’ultimo costringe quindi l’investigatore a prendere in considerazione più ipotesi per tentare di arrivare, nel minor tempo possibile, a una visione chiara e univoca, capace di condurlo alla soluzione del caso.

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Secondo gli esperti la scena del delitto è paragonabile a un portrait parlé che solo meticolosità e competenze tecniche, unite a una buona dose di intuito, permettono agli inquirenti di poterlo analizzare per definire, mediante un procedimento a ritroso, ciò che esso cela a una prima ricognizione. È proprio questa operazione che rappresenta l’atto prodromico di ogni indagine giudiziaria: tecnicamente definita “sopralluogo”, rappresenta quell’insieme di attività finalizzate a ricercare, individuare e conservare tutti gli elementi rinvenibili sul locus commissi delicti e che si concretizzano in quei segni che possono condurre l’investigatore all’individuazione dell’autore del reato.
Tuttavia queste operazioni non vengono poste in essere nei momenti immediatamente successivi alla scoperta del delitto. Come è noto, prima dell’arrivo del medico legale – circostanza che nella realtà italiana non sempre si avvera – giungono in situ gli operatori di “primo intervento”, i quali devono innanzitutto verificare se effettivamente si sia in presenza di un presunto fatto-reato e se la vittima rinvenuta sia ancora in vita. In quest’ultimo caso interverranno quindi gli addetti del soccorso sanitario (118), a cui possono aggiungersi squadre dei vigli del fuoco qualora gli agenti valutino necessario il loro contributo per mettere in sicurezza il sito la cui integrità viene quindi solitamente compromessa.
Solamente dopo che l’area è stata debitamente delimitata con doppia recinzione mediante appositi nastri bicolore da parte degli operatori di primo intervento – nel frattempo raggiunti da altri colleghi – l’attività di sopralluogo può avere inizio. Essa comprende due fasi: la prima, composta dall’osservazione e dalla descrizione, è finalizzata all’accertamento dello stato dei luoghi e degli oggetti presenti; la seconda invece, costituita dal prelievo e dalla repertazione, mira ad assicurare le fonti di prova rinvenute ai sensi dell’articolo 348 c.p.p., per poi esaminarle attraverso successivi analisi di laboratorio da parte di personale altamente specializzato.
Parte fondamentale del sopralluogo, nei casi in cui venga rinvenuto un cadavere, è rappresentata dall’attività del medico legale, attraverso la quale si arriva a una valutazione approssimativa delle cause della morte, delle modalità e dell’epoca della stessa, nonché alla formulazione di ipotesi circa la dinamica dell’evento. La conditio sine qua non per una corretta analisi patologico-forense è il “congelamento” della scena del crimine da parte degli operatori di primo intervento, i quali devono astenersi dal compiere qualsiasi manipolazione sul cadavere.
In base all’esperienza risulta evidente come tutto ciò corrisponda a una situazione ideale e raramente concretizzabile a causa delle azioni che il personale del 118 prima e gli agenti di pubblica sicurezza poi pongono in essere, spesso involontariamente o quantomeno per imperizia, prima dell’arrivo del medico legale, il quale sarà costretto a dilazionare i tempi del suo intervento per acquisire le loro testimonianze circa lo stato della scena del delitto che si sono trovati davanti, nonché la rilevazione delle loro impronte per evitare spiacevoli complicazioni in sede di indagine.
La prima attività del clinico è la constatazione dell’avvenuta morte della vittima, a cui segue un preliminare esame esterno per stabilire se si tratta di un suicidio, di un omicidio o di un decesso accidentale. Tuttavia, ai sensi di un rigido protocollo validato dalla comunità scientifica, prima di concentrarsi sul cadavere il medico legale analizza il contesto rilevandone la temperatura, la ventilazione e l’umidità, ovvero quelle condizioni che possono influenzare la fenomenologia delle trasformazioni tanatologiche.
Solamente a questo punto il clinico procede all’esame della salma secondo un gradiente cranio-caudale, prestando attenzione a non disperdere le eventuali tracce rinvenibili sullo stesso e senza alterarne l’integrità.

La descrizione procede quindi dal generale al particolare, soffermandosi in primis sulla posizione del corpo rispetto all’ambiente, precisando se si trova in posizione prona, supina o distesa su un fianco. Dopo aver annotato sesso, età e razza il clinico procede quindi alla descrizione dello stato degli indumenti della vittima, prestando attenzione a eventuali lacerazioni o alla presenza di possibili tracce biologiche (sangue, sperma, saliva, ecc.) e non (polveri, fogliame, terriccio, ecc.). A questo punto procede alla misurazione della temperatura corporea, all’analisi dello stato di conservazione indicando l’eventuale comparsa dei primi segni trasformativi – in primis la presenza, la forma e la localizzazione delle macchie ipostatiche – e alla descrizione, approfondita in sede dissettiva, delle lesioni, la cui morfologia può fornire importanti informazioni circa la causa della morte.
Completata questa fase il medico legale, su disposizione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura penale e dell’art. 116 delle disposizioni attuative dello stesso, procede all’esame autoptico per rispondere ai quesiti posti dal magistrato in merito all’epoca della morte, alle relative cause e ai mezzi lesivi operati.
Nel nostro ordinamento lo specialista in medicina legale può essere nominato sia dal pubblico ministero (aa. 225 e 359-360 c.p.p.) e dalla difesa (art. 391 bis e seguenti) in qualità di consulente tecnico, sia dal giudice come perito (art. 221 c.p.p.).

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La nomina dei primi prescinde da quella dei secondi: nell’ipotesi delineata dall’articolo 225 del codice di procedura penale il consulente tecnico si configura come antagonista del perito, seppur con funzioni strettamente connesse a quelle della perizia e con il riconoscimento di poteri e di competenze che progressivamente si sono ampliate. In quest’ottica l’articolo 230 c.p.p., nell’elencarne le attività, prevede che lo stesso possa assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste e osservazioni. Può inoltre partecipare alle operazioni peritali proponendo specifiche indagini e formulando eventualmente le proprie riserve, benché adeguatamente motivate, per quanto concerne il metodo impiegato, esaminando infine le relazioni del perito.

Si assiste quindi al sostanziale riconoscimento del ruolo di questa figura professionale ai fini della fase decisionale del giudice, per il quale le consulenze tecniche di parte assumono il medesimo valore di quelle del perito, essendo la perizia non più considerata come prova super partes, poiché soggetta al contraddittorio delle parti.
La figura del consulente non è tuttavia esente da precisi obblighi: innanzitutto, è necessario sottolineare come quello nominato dal pubblico ministero non possa rifiutare – senza una precisa motivazione – di collaborare, pena una sanzione disciplinata dall’articolo 366 c.p. e dall’articolo 133 c.p.p. Al contrario quello nominato dalla difesa può declinare l’incarico, ma qualora accetti deve svolgere il suo compito con la massima diligenza e professionalità, per non incorrere nella violazione degli aa. 380-381 c.p.. Ai sensi del primo sarà punito per l’eventuale danno arrecato al proprio assistito, mentre in virtù del secondo per aver prestato contemporaneamente, anche per interposta persona, la propria consulenza a favore della parte avversa nel medesimo procedimento.
A differenza del nostro ordinamento il medical examiner, figura tipica dei paesi anglosassoni, gode di maggior libertà, potendo infatti scegliere se investigare o meno su un caso, nonché selezionare il tipo di metodologia investigativa da seguire, potendo contare su fondi messi a disposizione dalle università presso le quali insegnano, oltre all’onorario che gli spetta al termine della prestazione il quale – seppur inferiore rispetto a quello dei colleghi italiani – contribuisce a renderlo autonomo dall’autorità giudiziaria, potendo così scegliere a chi mettere a disposizione la propria professionalità.
È necessario infatti sottolineare che tale figura, nota anche con il termine di forensic pathologist, ha la stessa preparazione del nostro medico legale: oltre ad approfondite conoscenze mediche deve essere capace di muoversi agilmente nel campo della tossicologia, della balistica e del diritto, così da interpretare al meglio ciò che gli si presenta sulla scena del crimine.
Così come in Italia, è autorizzato dalla legge a svolgere autopsie: a questo punto mi preme puntualizzare una differenza valida tanto nel nostro ordinamento quanto negli altri. Non bisogna infatti identificare il medico legale – medical examiner, coroner o forensic pathologist della realtà anglosassone – con l’anatomopatologo: sono due professioni sì complementari, ma ontologicamente differenti. Mentre il primo è incaricato dall’autorità giudiziaria di indagare la causa di una morte “sospetta”, il secondo opera all’interno di laboratori ospedalieri o privati per analizzare i campioni istologici provenienti dalle sale operatorie dove il chirurgo, in presenza di una formazione sospetta a livello di un determinato organo o tessuto, provvede a eseguire una biopsia per capire se si tratta di un aggregato tumorale o meno.
A differenza del medico legale, l’anatomopatologo ha dunque il compito di contribuire alla diagnosi di una patologia sia in caso di paziente in vita – indirizzando i colleghi specialisti verso la terapia più indicata – sia in caso di paziente deceduto, per capire in tal caso la causa della morte quando non vi siano motivi che possano ricondurla a un evento delittuoso.
Il medico legale al contrario, oltre all’esame della scena del crimine e alle autopsie su soggetti deceduti per morte sospetta, fornisce un parere medico su questioni di carattere giuridico, affiancando ad esempio le compagnie assicurative private e gli enti previdenziali come l’INAIL e l’INPS, supervisionando perizie genetiche come il test di paternità ed eseguendo esami tossicologici i cui referti sono utilizzabili in sede forense.
Se quindi le due professioni possono sembrare complementari, certamente non sono sovrapponibili.