Consulta: legittimo il blocco alla progressioni di carriera per gli statali

consulta

Con una sentenza del 304/2013 del 4 dicembre scorso la Consulta dichiara legittimo il blocco delle progressioni economiche di carriera dei travet così come previsto dal legislatore.

- Advertisement -

Si è tenuta, lo scorso 6 novembre, la Camera di Consiglio in Corte Costituzionale, sui profili di incostituzionalità della norma riguardante il blocco stipendiale dei dipendenti pubblici, di cui solo ora, i 12 dicembre viene pubblicato il testo definitivo della sentenza. Il blocco delle carriere, previsto inizialmente per il periodo 2010-13 – e poi stato prorogato a tutto  il 2014 – aveva di fatto congelato non solo gli aumenti contrattuali previsti, ma anche gli eventuali scatti di anzianità dovuti alla maturazione dei periodi previsti nella posizione ricoperta, essendo la PP.AA. una carriera, quella dei travet, essenzialmente basata sull’anzianità e sulla maturazione di periodi temporali nei vari livelli, gradi o posizioni. Con la sentenza del 17 dicembre 2012, la Corte aveva di fatto rigettato la tesi sollevata da alcuni tribunali amministrativi regionali, in merito ad alcune posizioni giuridiche, in particolare quelle sollevate dai docenti universitari.

La sentenza impedisce materialmente l’incremento dei redditi e conseguentemente l’aumento  salariale previsto dalle normative, bloccando di fatto la spesa per il personale nel settore pubblico. La cosiddetta progressione di carriera una volta suddivisa in verticale, per via del passaggio posizioni con benefici economici maggiori, rimane pertanto preclusa. Quella orizzontale, come comunemente è indicata, prosegue, nella modalità previste dalle norme emanate. La consulta ha rigettato tutti i motivi sollevati, basati essenzialmente sulla parità di trattamento, uguaglianza sostanziale fra tutti i lavoratori, sull’applicazione dell’art. 36 della costituzione (spettanza di un trattamento economico equo).

- Advertisement -

La corte ha inoltre stabilito che spetta al legislatore, che agisce nell’interesse esclusivo e generale del paese, poter intervenire, mediante norme tendenti al contenimento della spesa pubblica anche in settori come la retribuzione del personale, e legittimando di fatto l’azione politica intrapresa in tal senso, ad esempio con l’emanazione dal dpr 122/2013. Essendo la misura non permanente ma temporaneamente limitata nel tempo, estesa però al 2014, la misura, dice sempre la Corte, nonostante imponga un notevole sacrificio ai dipendenti, gli effetti  sono anch’essi limitati. Del resto a differenza dei contributi di solidarietà, non interviene riducendo la retribuzione, né agisce con prelievi di alcun genere ma oltretutto riserva ai fini giuridici, le progressioni giuridiche, che infatti proseguono nel suo iter.

La suprema Corte rigetta anche la presunta illogicità del provvedimento e di altre misure condivisibili, in quanto in un contesto di crisi economica conclamata, non vede l’irragionevolezza della norma. Né vede come dalla misura possano essere esclusi specifici settori della pubblica amministrazione come la ricerca o l’università o settori come la scuola in generale, essendo queste ultime rigidamente dipendenti, tutte, dalla pubblica amministrazione. Restano ancora altri scogli da superare per via dei 13 ricorsi depositati, con cui si chiede un parere giuridico. Permangono ancora i dubbi sul perché debbano essere solo i dipendenti pubblici a farsi carico dell’insostenibile spesa pubblica e la speranza per un pronunciamento contro i blocchi quando colpiscono unicamente un settore e non su tutti i lavoratori. Richieste a cui la Consulta darà presto risposte, fornendo un quadro normativo, speriamo molto più chiaro di quello attuale, basato essenzialmente su due pilastri: il rigetto del contributo di solidarietà per “pensionati d’oro” e dirigenti pubblici, e la legittimità del blocco per dipendenti pubblici e personale contrattualizzato.

spot_img