Una delle domande più frequenti quando una coppia vive insieme senza sposarsi riguarda i diritti previdenziali. In particolare: la convivente può ottenere la pensione di reversibilità dopo la morte del partner?
La risposta, secondo l’ordinamento italiano, è in linea generale negativa. La pensione di reversibilità è infatti riconosciuta dalla legge solo a determinate categorie di familiari e la convivenza di fatto, di per sé, non è sufficiente.
Cos’è la pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità è il trattamento previdenziale che viene riconosciuto ai familiari di un pensionato deceduto. Se il lavoratore non era ancora pensionato, ma aveva maturato determinati requisiti contributivi, si parla invece di pensione indiretta.
La disciplina è prevista principalmente dalla legge n. 903 del 1965 e successive modifiche, che individuano i soggetti beneficiari della prestazione.
Chi ha diritto alla reversibilità secondo la legge
Secondo la normativa previdenziale, la pensione può essere riconosciuta ai seguenti familiari del defunto:
- il coniuge (anche separato o divorziato in determinate condizioni);
- i figli minorenni, studenti o inabili al lavoro;
- in mancanza di questi, i genitori o altri familiari a carico.
La legge fa espresso riferimento al coniuge, cioè alla persona unita al defunto da matrimonio civile o concordatario.
Per questo motivo, la semplice convivenza non rientra tra i casi previsti dalla normativa.
La convivenza di fatto non basta
Con la legge n. 76 del 2016 (la cosiddetta legge Cirinnà) l’ordinamento italiano ha riconosciuto le convivenze di fatto, attribuendo ai conviventi alcuni diritti in ambito assistenziale e patrimoniale. Ciononostante, la legge non ha esteso automaticamente ai conviventi il diritto alla pensione di reversibilità.
La differenza principale è che il sistema previdenziale continua a collegare questo diritto al vincolo matrimoniale o all’unione civile, non alla semplice convivenza.
Il contratto di convivenza cambia qualcosa?
La legge n. 76 del 2016 ha introdotto anche la possibilità per i conviventi di stipulare un contratto di convivenza, disciplinato dagli articoli 1, commi 50 e seguenti della stessa legge.
Si tratta di un accordo, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, con cui i conviventi possono regolare alcuni aspetti della vita comune, come:
- la gestione delle spese;
- il regime patrimoniale della coppia;
- l’uso della casa familiare.
Tuttavia, il contratto di convivenza non attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità. La prestazione previdenziale resta infatti legata al matrimonio o all’unione civile e non può essere modificata da accordi privati tra le parti.
Il contratto può quindi regolare i rapporti economici tra conviventi, ma non può incidere sui diritti previdenziali previsti dalla legge.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza italiana è stata più volte chiamata a pronunciarsi su questo tema.
La Corte di Cassazione ha ribadito in diverse occasioni che la pensione di reversibilità è una prestazione che deriva da un rapporto giuridico specifico, cioè il matrimonio, e che non può essere estesa automaticamente alle convivenze di fatto.
Anche la Corte Costituzionale ha affrontato la questione, chiarendo che la differenza di trattamento tra coniugi e conviventi non viola la Costituzione, perché il legislatore può legittimamente collegare alcuni diritti previdenziali alla scelta del matrimonio.
Il caso delle unioni civili
Diversa è la situazione per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, introdotte sempre dalla legge n. 76 del 2016.
In questo caso la legge stabilisce espressamente che ai componenti dell’unione civile si applicano molte delle norme previste per il matrimonio, compresa la pensione di reversibilità.
Di conseguenza, il partner unito civilmente ha diritto alla reversibilità, mentre il convivente di fatto no.
Esistono eccezioni oppure delle alternative?
In linea generale no. Tuttavia, possono esistere situazioni particolari in cui la convivente può ottenere una tutela economica diversa.
- se esiste un testamento che prevede disposizioni patrimoniali a suo favore;
- se il partner aveva stipulato polizze assicurative o strumenti di previdenza complementare;
- se esistono accordi patrimoniali tra conviventi.
Si tratta però di strumenti alternativi e non della pensione di reversibilità prevista dalla legge.
Il parere dell’avvocato
La pensione di reversibilità rappresenta una tutela previdenziale collegata in modo diretto al matrimonio o all’unione civile. La semplice convivenza, anche se stabile e duratura, non è sufficiente per far nascere questo diritto.
Per questo motivo, le coppie che convivono dovrebbero valutare attentamente la propria situazione giuridica e patrimoniale, soprattutto quando uno dei due partner dipende economicamente dall’altro.
In assenza di matrimonio o unione civile, è spesso opportuno prevedere strumenti di tutela alternativi, come testamenti, assicurazioni o accordi patrimoniali, per evitare che la persona convivente resti priva di qualsiasi protezione economica in caso di decesso del partner.








