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È legale fare screenshot di conversazioni private e condividerle sui social?

Cosa rischi se pubblichi una chat privata senza il consenso dell’altra persona

Fare uno screenshot di una chat in sé non è automaticamente illecito: dipende da cosa ci fai dopo e a chi lo diffondi.

In Italia la libertà e segretezza della corrispondenza è un principio costituzionale tutelato dall’art. 15 della Costituzione. La legge protegge il contenuto delle comunicazioni private e ammette limitazioni solo nei casi previsti e con garanzie precise. Quando pubblichi (o inoltri) conversazioni private su un social, rendendo identificabili le persone, se l’intento è esporle, o se aggiungi commenti offensivi, possono configurarsi, a seconda delle modalità, molteplici reati, quali l’art. 616 c.p. (rivelazione del contenuto di corrispondenza), l’art. 595 c.p. (diffamazione) e le norme in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003).

Quando lo screenshot è “lecito”

Nella pratica, ci sono situazioni in cui conservare e usare uno screenshot è normalmente considerato legittimo perché serve a tutelare un diritto.

Ad esempio, può essere utilizzato come prova per difendersi o per contestare minacce, molestie o stalking, diffamazioni, inadempimenti contrattuali o accordi non rispettati. In questi casi lo screenshot viene impiegato per far valere un diritto in giudizio, nel rispetto delle regole sulla prova.

Allo stesso modo, è pienamente legittimo consegnare lo screenshot alle Forze dell’Ordine o al proprio avvocato per proporre denuncia o querela, senza procedere alla diffusione pubblica.

Anche l’uso in giudizio, civile o penale, è ammesso purché si rispettino i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali previsti dal GDPR.

Quando diventa rischioso o può essere illecito

Pubblicazione sui social o invio a terzi

Se lo screenshot finisce in una storia Instagram, in un post Facebook, in un gruppo WhatsApp o Telegram e identifica la persona (nome, foto, numero, dettagli riconoscibili), possono entrare in gioco diversi profili di responsabilità.

La diffusione non autorizzata del contenuto di una comunicazione privata può integrare il reato di cui all’art. 616 c.p., quando viene divulgata corrispondenza destinata a rimanere riservata.

Se la pubblicazione è accompagnata da commenti denigratori o è finalizzata a screditare, può configurarsi la diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., trattandosi di comunicazione effettuata tramite mezzo di pubblicità.

Sul piano civile, la lesione della reputazione o della riservatezza può dar luogo a risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. (fatto illecito) e dell’art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale).

Inoltre, poiché una chat contiene dati personali, la sua diffusione senza base giuridica può costituire trattamento illecito di dati personali in violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).

Contenuti “intimi” o particolarmente sensibili

Se nello screenshot sono presenti dati sanitari, riferimenti alla vita sessuale, informazioni su minori o immagini intime, la gravità aumenta sensibilmente. In questi casi si possono configurare violazioni più gravi della normativa privacy e, nei casi estremi di diffusione di immagini intime senza consenso, anche il reato di cui all’art. 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

Screenshot ottenuti con modalità scorrette

Se per ottenere la chat è stato forzato un account o sottratte credenziali, può configurarsi il reato di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p. Se vi è intercettazione o captazione illecita di comunicazioni, possono rilevare anche gli artt. 617 e seguenti c.p..

Quanto può valere il risarcimento danni?

Non esiste una tariffa fissa. I giudici valutano caso per caso sulla base dei criteri generali del danno aquiliano ex art. 2043 c.c. e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..

Vengono considerati l’ampiezza della diffusione, il tempo di permanenza online, la gravità del contenuto, l’identificabilità della persona, le conseguenze concrete (anche psicologiche) e la condotta successiva dell’autore.

Nei casi di diffusione limitata ma comunque lesiva, il risarcimento può attestarsi su qualche migliaio di euro. Quando la pubblicazione è particolarmente umiliante, reiterata o ha prodotto conseguenze significative, le cifre possono salire sensibilmente, arrivando anche a decine di migliaia di euro, soprattutto se si sommano violazioni della privacy, della reputazione e danni patrimoniali.

Un riferimento utile è la sentenza n. 443/2022 del Tribunale di Rieti, che ha riconosciuto 5.000 euro per la pubblicazione reiterata di immagini di minori su Facebook senza consenso, a dimostrazione di come la giurisprudenza quantifichi il danno in presenza di diffusione non autorizzata e protratta.

Il parere dell’avvocato

Se hai subito la diffusione di screenshot privati, la scelta più prudente è non reagire pubblicamente con ulteriori pubblicazioni, perché potresti esporti a tua volta a responsabilità. È preferibile raccogliere le prove, inviare una diffida formale chiedendo la rimozione immediata e, se necessario, valutare querela per i reati eventualmente configurabili (art. 595 c.p., art. 616 c.p., art. 612-ter c.p.) o ricorso giudiziario d’urgenza per ottenere un provvedimento inibitorio. In parallelo può essere avanzata anche richiesta di risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale.

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