Insulti social

Insulti sui social e WhatsApp: quando si può denunciare e come si identifica l’autore anonimo

Insulti pubblici e emoticon minacciose: ecco quando si rischia una denuncia e come si viene identificati

Nel contesto digitale contemporaneo, la tutela dell’onore e della reputazione assume una dimensione nuova e più delicata. Le parole scritte online, così come simboli ed emoticon, possono avere un impatto amplificato, raggiungendo una platea indeterminata di destinatari.

Ma quando un insulto sui social o su WhatsApp diventa reato? E come si risale all’autore, specie se si nasconde dietro un account fake?

Diffamazione online: la norma di riferimento

La disposizione centrale è l’art. 595 c.p., che disciplina il reato di diffamazione.

Il reato si configura quando qualcuno offende la reputazione altrui comunicando con più persone, in assenza dell’offeso.

Nel contesto digitale, un post su Facebook, Instagram, TikTok o un commento pubblico integra la comunicazione “con più persone”, con l’aggravante del mezzo di pubblicità.

La Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 4873/2017 ha chiarito che:

“La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso un social network integra l’ipotesi aggravata, in quanto il mezzo utilizzato consente una potenziale diffusione ad un numero indeterminato di persone.”

Non conta quante persone abbiano effettivamente letto il contenuto: conta la potenzialità diffusiva.

Account fake: l’anonimato non protegge

Molti ritengono che l’utilizzo di un nome falso garantisca impunità. Non è così.

La Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 24431/2015 ha affermato che:

“L’utilizzo di un profilo con generalità fittizie non esclude la responsabilità penale dell’autore, qualora sia possibile risalire alla sua identità mediante accertamenti tecnici.”

Dopo la querela, il Pubblico Ministero può richiedere alla piattaforma:

  • log di accesso,
  • indirizzi IP,
  • email associate,
  • numeri di telefono collegati,
  • dispositivi utilizzati.

Ottenuto l’IP, si interpella il provider internet per individuare l’intestatario della linea in quel giorno e orario.

La Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 37596/2020 ha ribadito che l’identificazione dell’autore può avvenire proprio tramite acquisizione dei log e tracciamento IP, anche in presenza di generalità fittizie.

L’anonimato online, dunque, non è uno scudo assoluto.

WhatsApp: cambia qualcosa?

Occorre distinguere.

– Chat privata tra due persone

Se l’offesa avviene in una conversazione privata uno-a-uno, non si configura diffamazione (perché manca la comunicazione con più persone).

Potrebbe configurarsi:

  • minaccia (art. 612 c.p.)
  • molestie (art. 660 c.p.)
  • oppure un illecito civile.

– Gruppi WhatsApp

Se il messaggio offensivo viene inviato in un gruppo con più partecipanti, può configurarsi diffamazione.

La giurisprudenza considera il gruppo WhatsApp equiparabile ad una comunicazione con più persone.

Le emoticon possono costituire reato?

Tema sempre più attuale riguarda l’uso delle emoticon.

Un’emoji, isolatamente considerata, non è automaticamente offensiva. Tuttavia, può assumere rilevanza penale se inserita in un contesto denigratorio.

Ad esempio:

  • emoticon della pistola 🔫 sotto un post può assumere valore minaccioso;
  • faccine denigratorie ripetute sotto ogni contenuto possono integrare molestia;
  • simboli offensivi reiterati possono concorrere in una condotta persecutoria.

La valutazione non è mai astratta: conta il contesto, la reiterazione e l’effetto prodotto.

Se le emoticon sono usate in modo sistematico per screditare pubblicamente una persona, possono concorrere nel reato di diffamazione o, nei casi più gravi, di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Quando si configura lo stalking digitale

Se le condotte offensive sono reiterate e provocano:

  • stato di ansia grave,
  • timore per la propria incolumità,
  • modifica delle abitudini di vita (es. bloccare account, chiudere profili),

si può configurare il reato di atti persecutori.

Non è necessario il contatto fisico: la persecuzione può essere interamente digitale.

Come procedere

La diffamazione è perseguibile a querela entro tre mesi dal fatto.

È necessario conservare e/o reperire tutto il materiale probatorio

  • screenshot completi (URL visibile);
  • annotare data e ora;
  • evitare reazioni pubbliche impulsive;
  • rivolgersi a Carabinieri, Polizia o Procura.

La Procura potrà avviare le indagini e richiedere i dati tecnici alle piattaforme.

Il parere dell’Avvocato

Non ogni offesa sui social integra automaticamente un reato, ma quando il fatto illecito è pubblico, reiterato e lesivo della reputazione, anche tramite emoticon dal chiaro significato denigratorio o minaccioso, può configurarsi diffamazione o, nei casi più gravi, stalking.

L’anonimato non garantisce impunità: attraverso log e indirizzi IP l’autorità giudiziaria può risalire all’autore, se vi sono gli estremi del reato.

Il consiglio è agire con tempestività, conservare le prove e valutare con un legale la strategia più efficace, evitando reazioni impulsive che potrebbero aggravare la situazione.

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