separazione mutuo

Chi paga il mutuo dopo la separazione? ecco quando sei obbligato a pagare anche se non vivi più nella casa

La separazione non cancella il mutuo: ecco quando resti obbligato a pagare anche se non vivi più nella casa

Quando una coppia si separa, la casa diventa quasi sempre il tema più delicato. Non si tratta soltanto di stabilire chi continuerà a viverci, ma di capire chi dovrà sostenere il mutuo ancora in corso.

Occorre subito ribadire che la separazione non modifica automaticamente il contratto di mutuo. Gli obblighi verso l’istituto di credito restano quelli stabiliti al momento della firma.

Se il mutuo è cointestato: obbligazione solidale (art. 1292 c.c.)

Quando entrambi i coniugi hanno firmato il contratto di mutuo, si applica la disciplina dell’obbligazione solidale prevista dall’art. 1292 del Codice civile.

  • la banca può chiedere l’intero importo della rata anche a uno solo dei due;
  • non è tenuta a rispettare eventuali accordi di separazione;
  • l’ex coniuge che paga più della propria quota potrà agire in regresso contro l’altro ai sensi dell’art. 1299 c.c.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’accordo di separazione, anche se omologato, non libera automaticamente il condebitore verso la banca, salvo che l’istituto accetti formalmente un accollo liberatorio.

Se il mutuo è intestato a uno solo

Quando il mutuo è intestato a un solo coniuge, la situazione cambia ed è necessario distinguere per verificare cosa accade nei rapporti verso la banca e nei rapporti tra ex coniugi.

Verso la banca Risponde esclusivamente l’intestatario del contratto. L’altro coniuge non è obbligato al pagamento, salvo che abbia prestato una garanzia (es. fideiussione).

Nei rapporti tra ex coniugi, invece, occorre verificare:

  • chi è proprietario dell’immobile;
  • il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).

Se l’immobile è in comunione legale dei beni, ma il mutuo è intestato solo a uno, l’intestatario resta obbligato verso la banca, ma può sorgere un diritto di credito nei confronti dell’altro per la parte di debito riferibile alla quota di proprietà.

La Cassazione ha più volte affermato che, in caso di pagamento integrale da parte di uno dei comproprietari, può configurarsi un diritto di regresso o di rimborso proporzionale alla quota (artt. 1104 e 1299 c.c., in combinazione).

Se la casa è di proprietà esclusiva dell’intestatario In questo caso il mutuo resta integralmente a suo carico. L’altro coniuge non ha obblighi sul debito, anche se l’immobile è stato casa familiare.

Assegnazione della casa e mutuo

L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c. e ha come finalità la tutela dei figli.

La Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che: l’assegnazione attribuisce un diritto personale di godimento ma non modifica la titolarità della proprietà e non trasferisce automaticamente il debito del mutuo.

L’obbligo verso la banca resta in capo a chi ha firmato il contratto.

Il mutuo può incidere sull’assegno di mantenimento

Ai sensi dell’art. 337-ter c.c., il giudice deve determinare il contributo al mantenimento dei figli tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori.

Nel farlo, può considerare anche:

  • chi paga il mutuo;
  • chi beneficia dell’abitazione;
  • il valore economico dell’assegnazione della casa.

La Cassazione ha affermato che il pagamento del mutuo può essere valutato come elemento incidente sull’equilibrio economico tra le parti, ma non costituisce automaticamente una forma sostitutiva dell’assegno di mantenimento.

In altre parole: se uno paga il mutuo e l’altro gode dell’immobile con i figli, il giudice può ridurre o modulare l’assegno; ma il pagamento del mutuo non equivale automaticamente al mantenimento.

È una valutazione complessiva che tiene conto delle capacità reddituali e patrimoniali di entrambe le parti.

Se uno smette di pagare il mutuo

Se il mutuo è cointestato e uno interrompe i pagamenti:

  • la banca può chiedere tutto all’altro (art. 1292 c.c.);
  • possono scattare segnalazioni nelle banche dati creditizie;
  • nei casi gravi, si può arrivare al pignoramento.

Se invece il mutuo è intestato a uno solo, e questi smette di pagare:

  • la banca agirà solo contro di lui;
  • l’altro coniuge non rischia azioni dirette, salvo garanzie prestate.

Il parere dell’avvocato

La banca guarda solo al contratto: chi ha firmato resta obbligato a pagare, indipendentemente da chi vive nella casa o da quanto stabilito nella separazione. Poi ci sono i rapporti interni tra le parti: se uno paga più del dovuto, ed è in comunione legale oppure è cointestatario, può chiedere all’altro la restituzione della quota. Infine c’è la valutazione economica complessiva, che incide inevitabilmente sull’assegno di mantenimento.

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