Come già accennato, le lampade di emergenza sono obbligatorie per legge. Le leggi di riferimento sono il Dlgs 81/08, il Dlgs 106/09 e il DM 10/03/98, mentre le norme UNI CEI 11222: 2013 e CEI EN 50172 riguardano le verifiche periodiche dell’illuminazione di emergenza.
In tutti gli edifici dove si svolgono attività professionali sono obbligatorie le lampade antipanico, che servono a identificare il percorso da seguire durante le evacuazioni per evitare situazioni di caos, e le lampade di evacuazione, che illuminano la direzione delle uscite di sicurezza e gli eventuali ostacoli.
Le lampade di emergenza si attivano quando manca la corrente a causa di un guasto, dello sgancio dell’interruttore elettrico o in caso di eventi come fulmini e allagamenti.
Il flusso luminoso delle lampade deve essere di 2 Lux per le zone di calpestio e 5 Lux per le scale e le porte.
Le lampade di emergenza SA, SE e SL
In commercio si trovano diversi tipi di lampade di emergenza.
I modelli SA sono “permanenti”, cioè restano accesi anche in situazioni di normalità, in presenza o assenza di rete: il loro scopo è illuminare le vie di fuga.
I modelli SE sono i cosiddetti modelli “non permanenti”, che si accendono solo quando manca la corrente elettrica.
I modelli SL sono dotate di un alimentatore che accende il tubo luminoso, con una tensione fra i 160 e i 240 Vac: questi dispositivi possono svolgere anche il ruolo di lampada di emergenza.
È bene acquistare lampade efficienti e di qualità, affidandosi a marchi come Bticino, che propone serie di ottima fattura come Matix, reperibili in store specializzati. Servono lampade di lunga durata e a risparmio energetico: per avere il meglio, bisogna evitare prodotti scadenti che possono essere anche pericolosi.
Norma UNI CEI 11222: verifica e manutenzione delle lampade d’emergenza
La norma UNI CEI 11222:2013 riguarda “l’insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto di illuminazione di sicurezza ai dati di progetto”. In parole più semplici, la norma stabilisce la periodicità delle verifiche e della manutenzione dell’illuminazione di emergenza.
Ogni sei mesi un operatore qualificato deve verificare il corretto funzionamento delle lampade di emergenza; la verifica dell’autonomia dell’illuminazione dev’essere annuale, a meno gli ambienti di lavoro non siano sottoposti al già citato DM 10/03/98: in questo caso, la verifica sarà semestrale.
La manutenzione dell’illuminazione di emergenza, invece, può essere fatta ogni 12 mesi.
In ogni caso, bisogna prestare attenzione alle indicazioni del costruttore e dell’installatore dell’impianto: potrebbero essere necessari controlli più frequenti.
Se l’impianto ha installati sistemi di test automatici (ATS), occorrerà verificare lo stato degli indicatori e accertarsi che tutto sia a posto.
Dopo le verifiche, nel registro dei controlli bisogna indicare le attività di verifica e le eventuali anomalie, che vanno eliminate subito oppure segnalate al responsabile del sistema di illuminazione d’emergenza.
Il registro dei controlli dev’essere conforme alla CEI EN 50172: deve riportare la data di messa in funzione dell’impianto, le date delle verifiche, la descrizione delle manutenzioni e delle eventuali alterazioni, se esiste un sistema automatico di prova, il numero di matricola della lampada e nome e firma del manutentore.
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