Una sentenza civile del Tribunale di Roma (numero 17729 del 2021) spiega che non sono giustificati gli inadempimenti nel pagamento del canone d’affitto per i negozianti che hanno riaperto la saracinesca oppure hanno iniziato a lavorare seppur il negozio non è ancora aperto. Il Decreto Cura Italia aveva introdotto per negozianti ed esercenti il blocco degli sfratti per quelle realtà commerciali danneggiate fortemente dalla crisi. Se però le pendenze erano precedenti alla pandemia e in più durante il lockdown l’attività è continuata il rifiuto o ritardo nel pagamento potrebbero non essere giustificato.
Ecco che cosa è successo a Roma
Il Tribunale di Roma ha fissato al 28 gennaio l’esecuzione di uno sfratto per un commerciante cinese, l’uomo che possiede un bar tabaccheria paga mensilmente un affitto per il locale. Il bar tabaccheria è rimasto chiuso nel periodo di quarantena come tutt’ora ma nel periodo di zona arancione, poteva continuare l’attività con l’asporto e le consegne a domicilio. In più, ci sono stati mesi in cui il negozio è stato riaperto pertanto l’attività è considerata ripartita.
Il proprietario dell’affitto è ricorso al tribunale perché i debiti esistevano già prima della pandemia. Seguendo le indicazioni del Decreto Cura Italia, non sono giustificati i debiti precedenti al lockdown, se l’attività è ripartita e si sono registrate delle entrate, il mancato pagamento non è giustificato.
Blocco degli sfratti, possibilità e limiti importi dal decreto Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe ha bloccato gli sfratti fino al 30 giugno 2021. I proprietari non possono cacciare di casa gli inquilini o gli esercenti che non riescono a pagare il canone, in entrambi i casi si tengono conto delle singole situazioni, ad esempio questa storia particolare che abbiamo appena raccontato.
Ecco che cosa è stato deciso con il decreto Milleproroghe. “La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone, alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari.“











