Assegni familiari ANF: domanda requisiti e calcolo

Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) diventano telematici. Tutte le novità di domanda e calcolo.

Gli assegni familiari o, più precisamente, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie entro una determinata fascia di reddito, stabilita ogni anno per legge.

Il modo per ottenerlo cambia per effetto dell’evoluzione tecnologica.

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Dal 1° aprile 2019 si deve dire addio al modulo cartaceo ANF presentato ogni anno al datore di lavoro. La domanda per ottenere l’assegno in favore del nucleo familiare s’inoltrerà per via telematica all’Inps (online o tramite patronato o intermediari abilitati).

Le novità del provvedimento e l’impatto sull’ANF

Ecco in sintesi i cambiamenti per l’ANF:

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  • Gli effetti di questa nuova disposizione dell’Inps riguardano la presentazione della domanda ANF per gli assegni in favore del nucleo familiare dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020
  • I dipendenti devono presentare la domanda solo telematicamente e farlo in modo tempestivo
  • I dipendenti dovranno abituarsi al calcolo degli ANF che viene comunicato direttamente dall’Inps, in base alla domanda telematica del lavoratore, alla composizione del nucleo familiare, ai redditi, ecc. L’istituto di previdenza comunicherà al dipendente e al datore di lavoro l’accoglimento della domanda e l’importo massimo orientativo
  • Il calcolo preciso, in base al rapporto di lavoro e alle tabelle ANF, lo farà sempre il datore di lavoro
  • La presentazione del modello ANF cartaceo non sarà più possibile, quindi massima attenzione: il datore di lavoro non potrà più riconoscere gli assegni per il nucleo familiare nella busta paga se il dipendente non presenterà la domanda telematica.

La circolare Inps che include tutte le modifiche ANF

La circolare dell’Inps n. 45 del 22 marzo 2019 introduce le novità sul modulo ANF per i dipendenti. Dato che la domanda si presenterà solo per via telematica ci si muoverà sul web.

Il servizio on-line dedicato sarà accessibile dal sito www.inps.it dal 1° aprile 2019. Servono un PIN dispositivo, una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

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Chi non usa internet può rivolgersi ai servizi telematici di patronati e intermediari Inps anche senza il PIN.

Il calcolo ANF teorico compete all’Inps

Dal 1° aprile 2019, l’Inps, esaminerà le domande per definire se il dipendente e la sua famiglia hanno diritto all’ANF, e in che misura, individuando gli importi giornalieri e mensili spettanti, facendo riferimento al nucleo familiare e al reddito degli anni precedenti.

L’Inps ogni anno pubblicherà la solita circolare con gli aggiornamenti delle tabelle ANF.

L’importo calcolato dall’Inps sarà teorico perché il datore di lavoro ha il compito di calcolare l’importo esatto degli assegni ANF da erogare in busta paga.

Comunicazione al lavoratore dell’esito domanda ANF

L’Inps comunicherà al dipendente solo l’eventuale rifiuto della sua domanda. in caso sia accolta, l’esito positivo si vedrà online, accedendo con le proprie credenziali, alla sezione “Consultazione domanda” nell’area riservata.

Se varia il numero dei componenti del nucleo familiare, o i livelli di reddito familiare, il lavoratore deve presentare, solo in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, usando la procedura “ANF DIP”.

Il datore di lavoro calcola il valore effettivo ANF

L’Inps stabilisce quanto segue:

  • Il datore di lavoro metta a disposizione dell’Istituto di previdenza gli importi calcolati
  • Lo stesso datore di lavoro può vedere gli importi attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, nel cassetto previdenziale aziendale, indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente, se i due soggetti non coincidono (ad esempio una madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore)
  • Il datore di lavoro ha sempre il compito di stabilire l’effettivo importo degli assegni familiari spettanti in busta paga
  • La circolare Inps stabilisce che sulla base degli importi teorici, calcolati  dall’Istituto di previdenza. Il datore di lavoro verificherà la cifra precisa che spetta al richiedente, secondo il contratto sottoscritto e la presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento
  • L’ANF non può superare la cifra massima mensile indicata dall’Inps
  • Il datore di lavoro erogherà gli importi ANF ogni mese in busta paga come sempre, unitamente alla retribuzione, e provvederà al conguaglio con le denunce mensili.

I consigli Inps ai lavoratori riguardo gli ANF

Le domande ANF per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo si presentano all’Inps solo in modalità telematica per garantire il corretto calcolo dell’importo spettante, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L’Inps ha quindi introdotto una fase preliminare telematica, gestita dai propri uffici territoriali, che precede il calcolo ANF senza indicare in quanto tempo il lavoratore richiedente, patronati, intermediari abilitati e datori di lavoro, conosceranno l’esito dell’istruttoria.

Occorre quindi attivarsi tempestivamente per ottenere le credenziali necessarie alla domanda ANF telematica per il periodo 2019-2020 (dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020). In caso contrario, si rischia di non ricevere gli ANF nelle busta paga di luglio 2019 e per i mesi successivi.

Gestione ANF fino a giugno 2019

Non occorre ripresentare le domande già inviate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello ANF cartaceo per il periodo tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 e neppure per gli anni precedenti.  I datori di lavoro dovranno gestirle come segue:

  • Nel periodo fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare gli ANF e procedere al conguaglio, basandosi sulle domande cartacee, presentate dal lavoratore entro e non oltre il 31 marzo 2019, oppure sulle domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019, seguendo le nuove istruzioni
  • Per gli ANF cartacei  presentati fino al 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo sulla base delle dichiarazioni dell’istanza, liquidare gli assegni e fare il conguaglio entro la denuncia Uniemens di giugno 2019, secondo le vecchie regole
  • Dopo questa data, non si potranno fare conguagli per gli ANF che non siano richiesti con le nuove regole telematiche
  • In caso ci siano lavoratori che hanno diritto agli ANF, e non hanno ancora presentato la domanda, la scadenza è il 31 marzo.

Domanda ANF arretrati

In caso il lavoratore abbia richiesto ANF arretrati, il datore di lavoro potrà pagarlo e fare il conguaglio, attraverso il sistema Uniemens, esclusivamente per gli assegni riguardanti i periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato suo dipendente.

Di conseguenza, le prestazioni familiari relative ad anni passati, e alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, saranno liquidate dal datore di lavoro precedente.

Come cambia l’autorizzazione agli ANF

L’autorizzazione agli ANF si richiede nei seguenti casi:

  • Figli ed equiparati di coniugi o parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono
  • Figli propri o del coniuge o parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio
  • Figli del coniuge o parte di unione civile nati da precedente matrimonio
  • Fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità
  • Nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a)
  • Familiari minorenni con problemi persistenti a svolgere funzioni o compiti tipici della loro età
  • Familiari maggiorenni con impossibilità permanente a svolgere un lavoro remunerato
  • Minori in accasamento etero-familiare, cioè minorenni temporaneamente senza una famiglia adatta e affidati a un’altra, preferibilmente con altri figli minori, a single o a  una comunità, per garantire mantenimento, educazione e istruzione
  • Familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero
  • Figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 anni, se appartengono a nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni.

Le conseguenze operative sugli ANF

In tutti i casi sopra elencati, il lavoratore, o il soggetto interessato, deve presentare la domanda di autorizzazione ANF per via telematica, completa della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione.

In caso di accoglimento, secondo le novità a decorrere dal 1° aprile 2019, il cittadino non riceverà più il provvedimento di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma la struttura territoriale competente avvierà l’istruttoria della domanda ANF, secondo le nuove regole, in vigore dal 1° aprile 2019.

In caso di rifiuto della domanda, il richiedente riceverà il relativo provvedimento (modello ANF58).

Domanda telematica ANF per ditte cessate e fallite

In caso il datore di lavoro sia cessato o fallito, il lavoratore richiederà il pagamento all’Inps, entro la prescrizione quinquennale.

L’Inps eroga direttamente l’ANF e il dipendente deve presentare la domanda telematica (cfr. la circolare n. 136/2014) all’Istituto di previdenza nei modi seguenti:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato. Il cittadino accede con PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) dal sito Internet dell’Istituto con il seguente percorso: “Invio online di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al gestore telefonico, solo se si ha il PIN
  • Patronati e intermediari dell’Istituto che mettono a disposizione i loro servizi telematici, anche senza il  PIN.

Domanda ANF nel settore agricolo

L’Inps stabilisce che il settore agricolo è esente dalle novità. I lavoratori  a tempo indeterminato (OTI) continueranno a presentare La domanda ANF al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo, come attualmente previsto.