L’assegno sociale 2019, se il coniuge percepisce un reddito inferiore ai 5000 euro non va perso. Vediamo insieme, una breve guida per capire bene di cosa si tratta.
Cos’è l’assegno sociale?
L’Assegno Sociale è una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate con almeno 67 anni di età. L’assegno viene corrisposto in intera somma solo se NON si ha alcun reddito. Ci sono poi, una serie di vincoli reddituali che ne fanno cambiare il valore. Ad esempio, essere coniugati o meno, prevede diversi importi a seconda del reddito del marito. A seguire una tabella riepilogativa. L’importo dell’assegno è pari a 458,00 euro per 13 mensilità. Per il 2019 il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato.
Quali sono i requisiti per richiederlo?
Possono richiedere l’assegno sociale, i soggetti che godono dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- avere una residenza stabile da almeno 10 anni;
- avere almeno 67 anni;
- vivere in situazione economica svantaggiata;
- se extracomunitari occorre possedere la carta di soggiorno
Il diritto matura sul reddito personale, ma può essere richiesto anche se coniugati.
Cosa succede se si è conuigati?
Per i soggetti coniugati il limite di reddito familiare che consente di fruire l’importo pieno dell’assegno sociale è di 5.953,87 euro ma fino a 11.907,74 euro di redditi cumulativi. Se il coniuge percepisce un reddito inferiore ai 5.000 euro, l’assegno sociale, non va perso. Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- i redditi assoggettabili all’ IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- le rendite esenti da imposta;
- i guadagni soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Come fare la domanda?
La domanda va presentata online, direttamente sul sito dell’INPS. La domanda può essere presentata anche tramite contact center al numero 803 164, oppure tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.