Economia
Assofin, arriva la proposta di sospendere i prestiti e i finanziamenti

Il Coronavirus sta bloccando molti settori economici e molti lavoratori che si trovano in gravi difficoltà. Nonostante le misure varate dal Decreto Cura Italia c’è bisogno adesso di ulteriori strumenti a supporto di lavoratori e privati.
Per questo motivo, l’Assofin, l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, ha proposto una moratoria di sei mesi per la sospensione di prestiti e finanziamenti superiori a 1.000 euro proprio a tutela delle famiglia in difficoltà.
Moratoria prestiti e finanziamenti: chi sono i beneficiari
La proposta riguarderebbe in linea generale le persone in difficoltà economiche a causa della pandemia da coronavirus. Scendendo nel dettaglio, l’agevolazione sarebbe destinata a:
- chi ha perso o perderà il lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 30 giugno 2020. Nella fattispecie, ovviamente, non rientrano i casi di licenziamento volontario e cessazione del rapporto lavorativo consensuale, dimissioni non per giusta causa, i beneficiari di indennità di supporto lavorativo e assegni previdenziali;
- chi ha perso un lavoro atipico;
- chi ha subito una riduzione o sospensione dell’orario di lavoro per un periodo prolungato di almeno 30 giorni;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che, nel trimestre successivo il 21 febbraio 2020, hanno subito una perdita del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 per effetto del lockdown;
- eredi dei soggetti che rientrano nelle categorie precedenti che sono decedute e non hanno potuto in alcun modo proteggere il credito che viene quindi trasmesso per successione.
Come richiedere la moratoria
La moratoria non sarà automatica, ma il beneficiario che vuole goderne dovrà fare una richiesta specifica all’intermediario finanziario di riferimento.
La moratoria potrà avere due forme differenti e la discrezionalità spetterà solo alla finanziaria. In particolare, può riguardare:
- il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento fino a sei mesi;
- il pagamento della sola quota capitale fino a sei mesi.
Sospendere il pagamento equivale all’allungamento del periodo di ammortamento ricadente nella categoria della sospensione concordata, anche detto slittamento. Non verranno pertanto applicati oneri o costi operativi per la gestione delle procedure necessarie. Rientrano anche la sospensione delle cessioni del quinto per dipendente pubblico a patto che la Pubblica Amministrazione ne dia il consento.
Prima ipotesi: sospensione intera rata
Nel caso in cui la moratoria dovesse riguardare la sospensione dell’intera rata sino a sei mesi, per tutto il periodo vengono applicati gli interessi maturati sul debito residuo al tasso previsto dal contratto di finanziamento originario (TAN). Gli interessi maturati verranno poi rimborsati al termine del periodo di sospensione in diverse modalità:
- a partire dal pagamento della prima rata. In questo caso, gli interessi saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue e spalmati tra esse;
- in un unico pagamento insieme al pagamento della prima rata;
- aggiungendo ulteriori rate a fine piano corrispondenti all’importo di tali interessi. Questa fattispecie prende il nome di accomodamento.
Seconda ipotesi: sospensione della sola quota capitale
Nel caso, invece, dovesse essere prevista la sospensione della sola quota capitale, verranno corrisposto solo gli interessi sul debito residuo al tasso (TAN). Nell’ipotesi di polizze assicurative attinenti al credito (es. rischio vita ed impiego) sarà la compagnia creditizia ad avere la discrezione di prolungare la validità delle stesse oltre i termini contrattuali per avere il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.









