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Bollo virtuale 2021, ecco le novità in arrivo con il prossimo anno

Il bollo virtuale è un’imposta sostitutiva all’IVA che costa due euro su importi superiori ai settanta euro derivanti da prestazioni professionali e commerciali senza imposta aggiunta.

In molti contesti professionali e attività imprenditoriali o commerciali il bollo è virtuale, per applicare la marca si usa dal 1 gennaio 2015 un apposito software chiamato BOV (Bollo Virtuale).

Dal 2021, per il bollo virtuale vengono introdotte novità nei casi di omesso o ridotto pagamento, per i casi di ritardo

L’Agenza delle Entrate, ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica, la numero 14 inviata il 10 dicembre.

Proprio qui ha chiarito e confermato le novità introdotte con il Decreto Crescita 2019 su questa piccola imposta da due euro, applicata quando si ricevono importi superiori a 77,47 euro.

In particolare, sono state cambiate le regole relative all’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture. Sono tre casi dove il contribuente rischia una sanzione per aver mancato il pagamento di questa imposta, anche nella cifra o nei tempi giusti.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate blocca la possibilità di ravvedimento operoso

Ecco le tre novità che l’Agenzia delle Entrate ha spiegato alla richiesta di consulenza del contribuente, il terzo punto riguarda il ravvedimento operoso.

  • 1) In caso di omesso (non pagato) o insufficiente versamento del bollo su fatture elettroniche trasmesse all’Agenzia delle entrate (SDl), l’ente invierà una comunicazione al contribuente indicando l’imposta dovuta che una sanzione ridotta ad un terzo più interessi. Il contribuente avrà tempo 30 giorni per pagare quanto dovuto.
  • 2) In caso di tardivo o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, è prevista una riduzione della sanzione ad 1/3 nel caso di pagamento entro trenta giorni dall’invio della comunicazione, molto simile a quella descritta nel primo punto. La riduzione si applica alle diverse misure sanzionatorie vigenti (articolo 13, comma 1 DL n 471/1997).
  • 3) La terza novità sul bollo virtuale riguarda il blocco al ravvedimento operoso. Dal 1 gennaio 2021, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate descritta nei primi due punti inibisce l’applicazione del ravvedimento operoso. Si tratta di un’azione amministrativa che permette al contribuente di “denunciarsi” in maniera autonoma in caso di errori, ritardi o omissioni. Il ravvedimento operoso sul bollo virtuale, ovvero “dichiararsi colpevole e rimediare anche con percentuali di interessi o sanzioni ridotte” sarà possibile solo prima della comunicazione di cui abbiamo parlato nei punti precedenti.

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