Economia

Bonus prima casa under 36: ecco chi può richiederlo

Il bonus prima casa under 36 ha subito delle modifiche attraverso la Manovra 2025. Ecco tutti i dettagli

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La nuova Legge di Bilancio ha introdotto delle novità relative al bonus prima casa under 36 per gli acquisti immobiliare effettuati dal 1° gennaio 2025. Infatti, da quest’anno, i giovani non possono più godere dei benefici fiscali che erano in vigore fino al 31 dicembre 2024. Ad ogni modo, è stata prorogata la possibilità di richiedere la copertura del Fondo di garanzia fino al 31 dicembre 2027.

Bonus prima casa under 36: le novità per il 2025

Come abbiamo detto, il bonus prima casa under 36 è stato confermato anche per il 2025, ma solo e soltanto per la parte che riguarda la copertura del Fondo di garanzia. Mentre i mutui prima casa per gli under 36, saranno prorogati fino al 2027. La novità più importante di quest’anno è l’esclusione, che trova conferma nella Legge di Bilancio, delle agevolazioni fiscali che risultavano fruibili da chi ancora non aveva compiuto 36 anni nell’anno in cui avveniva il rogito.

Comunque, queste novità a quanto pare non hanno sfiduciato le banche. Infatti, oggi la platea degli under 36 che beneficia della copertura del Fondo di garanzia è quella che ottiene più facilmente un mutuo fino all’80%.

Chi può richiedere le agevolazioni prima casa per i giovani?

La fine delle agevolazioni fiscali per i giovani under 36 sulla prima casa, che riguarda gli atti di compravendita che hanno una data anteriore al 1° gennaio 2025. Dunque è bene specificare chi può ottenere le agevolazioni. Tutti gli sconti fiscali e tributari, quindi anche le garanzie del Fondo, sono validi per:

  • Gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023
  • I contratti definitivi stipulati entro la fine del 2024, a patto che il preliminare sia stato stipulato e registrato entro la fine del 2023
  • Gli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 per i quali è possibile, se ci sono le condizioni, richiedere il credito d’imposta per le imposte già versate, compresa l’imposta sostitutiva sul mutuo

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