Economia
Cessione del credito e sconto in fattura: come funzionano

Conosciamo chi può accedere all’ecobonus 110% del DL Rilancio e anche quali interventi possono entrare negli sgravi. Però poco è stato scritto per quanto concerne le spese sostenute (per l’efficientamento energetico o il miglioramento sismico) tra il 1 Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2021, difatti per le spese è possibile optare per due opzioni: lo sconto in fattura o la cessione del credito, ecco quali sono le differenze che li contraddistinguono.
Le differenze tra lo sconto in fattura e la cessione del credito
- Sconto in fattura: Lo sconto in fattura consiste in un contributo che assume le vesti di sconto sul corrispettivo fino ad una somma massima pari al corrispettivo dovuto. Il corrispettivo in questione è anticipato dal fornitore che ha posto in essere i lavori, ebbene quest’ultimo potrà recuperarlo sottoforma di credito d’imposta che è suscettibile di cessione nei confronti di terzi.
- Cessione del credito: Quest’ultima invece consiste nella trasformazione dell’importo dovuto in credito di imposta con conseguente facoltà di cessione dello stesso ad altri soggetti giuridici (comprese banche e intermediari finanziari).
Novità per il superbonus
Una novità importante del Superbonus 110% è contenuta nell’articolo 121 del testo normativo che lo prevede. Questa norma infatti consente ai beneficiari di decidere in modo del tutto discrezionale se avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito. La norma poc’anzi citata dispone l’alternanza, rispetto alla detrazione, possa optare per la cessione del credito o lo sconto infatua anche per i seguenti interventi:
- Efficienza energetica, articolo 14 del DL 4 Giugno 2013 n. 63
- Adozione di misure antisismiche, articolo 16 del DL 4 Giugno 2013
- Recupero del patrimonio edilizio, Articolo 16 del DPR 22 Dicembre 1986 n. 917
- Installazione di impianti fotovoltaici, articolo 16 del DPR 22 Dicembre 1986 n. 917
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, articolo 16 DL 4 Giugno 2013 n. 63
Affinché il beneficiario possa utilizzare una delle due opzioni sopra citate, è tenuto a richiedere il cosiddetto visto di conformità dei dati concernenti la documentazione dei presupposti per ottenere il superbonus 110%.









