Ecobonus 110%: come funziona, requisiti, interventi ammessi e come fare domanda

Requisiti e passaggi burocratici essenziali per accedere all'ecobonus 110% previsto per migliorare l'efficienza energetica

L’ecobonus 110% nasce come opportunità per effettuare interventi di riqualificazione energetica e antisismica che la legge favorisce attraverso incentivi ed è importante capire come funziona, quali requisiti sono necessari, gli interventi ammessi e come fare domanda. Iniziamo precisando che l’ecobonus 110% consente di effettuare lavori per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile recuperando in cinque anni, come credito d’imposta, il 110%, rispettando le condizioni di seguito indicate. 

Ecobonus 110%: ecco come funziona

Occorre dire che l’ecobonus non sostituisce ma si aggiunge alle detrazioni dal 50 al 65% già previste per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi energetici che erano precedenti all’introduzione delle nuove norme.

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L’articolo 128 del Disegno di Legge Rilancio s’intitola “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e punta a stimolare la ripresa edilizia e la tutela dell’ambiente.

Le categorie che possono beneficiare dell’ecobonus 110%

I requisiti per ottenere l’ecobonus consentono l’accesso a questa agevolazione a una platea potenzialmente molto ampia di contribuenti, ma vediamo in dettaglio a quali categorie si riferisce e come gestire la detrazione a livello fiscale:

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  • Le agevolazioni riguardano condomini, istituti autonomi case popolari (IACP), enti che abbiano lo stesso fine e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi a immobili in godimento ai propri soci
  • Singole unità immobiliari purché si tratti di abitazione principale
  • Per gli edifici unifamiliari, le detrazioni si applicano a persone fisiche, ma non per attività d’impresa, arte o professione e sempre per i lavori eseguiti in abitazione principale
  • I lavori realizzati nelle seconde case beneficiano dell’ecobonus solo se sono inserite in un condominio
  • L’ecobonus al 110% richiede sempre il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio di almeno due classi o il raggiungimento di classe A che è il livello massimo in conformità all’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Se l’immobile interessato è in classe B, ad esempio, basterebbe portarlo in classe A.
  • Si può cedere la detrazione del 110% a un fornitore o a una banca ricevendo come compensazione uno sconto di pari importo in fattura
  • E’ possibile inoltre cedere la detrazione a terzi e trasformarla in credito d’imposta ricordando tuttavia che la quota di credito non usufruita durante l’anno vale comunque per gli anni successivi, ma non si può richiederla a rimborso.

Gli interventi che usufruiscono dell’ecobonus e i lavori trainanti

L’ecobonus al 110% non è altro che una detrazione fiscale spalmabile in 5 anni e si riferisce alle spese, sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per una serie di interventi specifici che richiedono la realizzazione necessaria di alcuni interventi definiti “trainanti” di seguito elencati:

  • L’isolamento termico che deve riguardare le superfici opache verticali e orizzontali nell’involucro dell’edificio, purché ci sia l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Questo intervento prevede un tetto massimo di spesa pari a 60.000 euro che va però moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio stesso
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli centralizzati per garantire riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda sanitaria con sistema a condensazione, pompa di calore o microgenerazione, che consiste nella produzione combinata ed efficiente di elettricità e calore con impianti inferiori a 50 kW elettrici. E’ possibile inoltre usare gli impianti ibridi o geotermici che possono funzionare anche in sinergia con impianti fotovoltaici, preferibilmente dotati di sistema di accumulo. Il tetto massimo di spesa per gli impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, e la detrazione vale sia per i lavori sulle parti comuni degli edifici, sia per le strutture unifamiliari
  • La riduzione di rischio sismico che in caso di cessione del credito a compagnia assicuratrice, con stipula di polizza a tutela dalla calamità, comporterà la detrazione del 90. Non dimentichiamo tuttavia che gli edifici in zona sismica 4 sono esclusi dal beneficio, dato che la classificazione della protezione Civile la considera a bassissimo rischio.

Il decreto rilancio stabilisce, infatti, che gli interventi d’isolamento termico, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e i lavori di riduzione del rischio sismico sono, a tutti gli effetti, le tre categorie “trainanti” perché svolgono una funzione essenziale per accedere al bonus.

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In pratica, se viene eseguito uno di questi tre interventi, la detrazione si applica nella stessa misura anche su eventuali altri lavori di riqualificazione energetica, previsti dall‘articolo 14 del dl 63/2013, purché rientrino nei tetti massimi di spesa stabiliti per l’ecobonus 110%.

Solo eseguendo uno degli interventi trainanti suindicati è possibile usufruire dello sgravio del 110% in cui è possibile ricomprendere ulteriori interventi:

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del Dl 63/2003);
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

L’ecobonus 110% non è cumulabile con altre agevolazioni

Bisogna però ricordare che le agevolazioni non sono cumulabili con incentivi pubblici di altra natura e, riguardo gli impianti fotovoltaici, si esclude quindi anche l’accumulo con gli incentivi per gli scambi sul posto che permettono all’utente di ottenere un rimborso in convenzione dal gestore dei servizi energetici, come meccanismo di compensazione.

Attraverso gli scambi sul posto, l’utente può infatti cedere l’energia in esubero in cambio di un indennizzo economico e acquistarne la stessa quantità per le ore notturne o in caso di maltempo, cioè nelle due situazioni tipiche che impediscono all’impianto di produrla, quindi gode già, in questo caso, di un precedente incentivo.

Come fare domanda per ottenere l’ecobonus 110%

Occorre subito precisare che è necessario attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate così come specificato all’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 12:

“I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ad oggi purtroppo mancano ancora i decreti attuativi, ovvero le disposizioni necessarie per rendere operative le norme del Governo.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate era atteso per il 19 giugno. Ancora oggi però non c’è traccia di questo provvedimento che avrebbe dovuto chiarire aspetti importanti come le modalità con cui richiedere il visto di conformità, che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito, insomma assolutamente necessari per consentire ai cittadini l’avvio dell’intero iter burocratico.

Non meno importante è il tanto atteso chiarimento sui due metodi alternativi che i richiedenti possono utilizzare per poter accedere all’ecobonus 110%, vale a dire lo sconto in fattura e la cessione del credito. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli aspetti più interessanti che rendono particolarmente conveniente usufruire del bonus.

Nel dettaglio gli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 inseriti nel titolo VI relativo alle “Misure Fiscali” stabiliscono che il soggetto che vuole godere dell’ecobonus al 110% potrà farlo:

  • sfruttando direttamente le detrazioni, recuperando così la somma spesa previa esibizione della documentazione attestante le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Questa opzione consente l’abbattimento delle tasse da pagare negli anni successivi (art. 119, comma 1);
  • mediante lo sconto in fattura sull’importo dovuto alla ditta che ha fatto i lavori. In questo caso il costo degli interventi è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lettera a);
  • trasformando l’importo in credito d’imposta che potrà poi essere ceduto a istituti di credito, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lettera b);

Predisporre l’APE per dimostrare il miglioramento della classe energetica

Fermo restando che è necessario attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le modalità attuative, occorre subito precisare che è fondamentale, prima di inoltrare tutta la documentazione, rivolgersi ad un geometra o architetto abilitato abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale, che deve predisporre l’APE per dimostrare il miglioramento di almeno due classi nella prestazione energetica, ricordando però che questa certificazione va fatta due volte: prima e dopo l’esecuzione dei lavori e tutti i passaggi burocratici si svolgono solo in via telematica. Le parcelle dei professionisti sono anch’esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento.

Il passaggio conclusivo con ENEA

L’iter si conclude con la comunicazione al comitato nazionale per la ricerca e sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie Alternative (ENEA), collegandosi direttamente al sito dell’ente. Questo passaggio conclusivo si effettua entro 90 giorni dalla fine dei lavori, o dal collaudo dell’impianto, e l’Enea provvede a inviare una e-mail, dopo aver ricevuto correttamente la documentazione, che il contribuente ha l’obbligo di conservare.

Come specificato sul sito ufficiale dell’ENEA, non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica raggiungibile dalla homepage https://detrazionifiscali.enea.it/, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati. Sul sito web di Enea si compilano i dati secondo un ordine preciso che prevede l’inserimento dei dati anagrafici, le informazioni catastali dell’immobile da verificare con cura prima dell’invio, il tipo di intervento effettuato, selezionandolo tra quelli elencati.

E’ necessario fare quindi una verifica attenta per eliminare eventuali errori, quindi si procede all’invio e alla stampa della dichiarazione. Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID) che attesta l’avvenuto invio. Sul sito ufficiale di ENEA è specificato che non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.

Non è necessario inviare ulteriori quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece, si legge, devono essere conservati a cura dell’utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11/05/2018. Inoltre, è facoltà dell’Agenzia delle Entrate richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Si consiglia, pertanto, di conservare tutta la documentazione in originale nell’ipotesi di futuri controlli.

E’ bene ricordare che le dichiarazioni infedeli o mendaci sono assolutamente da evitare perché, oltre a perdere ogni diritto sull’ecobonus 110%, si rischia una sanzione tra 2.000 e 15.000 euro.

Il requisito di conformità ambientale

Nel corso dei lavori di isolamento termico, bisogna inoltre fare attenzione alla scelta dei materiali isolanti in conformità al decreto 11 ottobre 2017 del ministero dell’Ambiente e, in ogni caso, l’ecobonus 110% comprende anche lo smaltimento a norma di legge del vecchio impianto di climatizzazione invernale.

Consigli per la scelta degli impianti fotovoltaici

E’ consigliata la scelta di impianti fotovoltaici che dispongano anche di un sistema di accumulo. Questa soluzione permette infatti di gestire l’energia elettrica di origine solare, prodotta in eccesso, anche in orario notturno o nelle giornate più nuvolose.