Economia

Coronavirus, per il turismo è valido il rimborso o il voucher: la normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria

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La pandemia da coronavirus ha colpito inevitabilmente tutti i settori. Le restrizioni sulla libera circolazione sommate al diffondersi del virus in maniera non unitaria nel mondo, ha cambiato totalmente il programma dei turisti. Questo fa sorgere dei problemi sia dal lato della domanda che dell’offerta. Se è vero, infatti, che molti sono i turisti costretti a cancellare o posticipare i viaggi già prenotati, è anche vero che molti operatori turistici si ritrovano a dover restituire caparre o anticipi ricevuti. Molti tour operator avevano fatto affidamento non programmando una crisi del genere.

Quando si parla di turismo, poi, bisogna considerare altri due aspetti. Il primo, riguarda la mancanza di tutele concrete per gli operatori turistici, in attesa a questo punto di ulteriori misure per il Decreto di Aprile; in secondo luogo, l’incertezza scaturita dalla pandemia crea numerosi dubbi su quello che sarà il futuro del turismo in Italia e non solo.

Dal lato della domanda, si stanno creando dei problemi legati proprio agli anticipi dei clienti per i quali, dalla loro ragione, pretendono di riaverli indietro. Gli operatori turistici stanno cercando invece di proporre i voucher sostitutivi previsti anche nel decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020. A livello normativo, però, spunta un ulteriore problema legato al differente trattamento a livello nazionale ed europeo.

Voucher di 12 mesi anziché il rimborso

Il Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, all’articolo 12, comma 5, ha previsto la possibilità per gli operatori turistici di proporre ai propri clienti un voucher sostitutivo con scadenza ad un anno al posto di restituire il prezzo già versato dal cliente. In particolar modo l’articolo prevede: “In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procede al rimborso nei termini previsti, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.”

La normativa nazionale va in contrasto con la normativa comunitaria

Il problema nasce proprio a questo punto in quanto, oltrepassati i problemi reali legati alla volontà o alla possibilità per il cliente di usufruire del voucher, sembra proprio che la normativa prevista nel Decreto vada in pieno contrasto con il Codice del Turismo in base a quanto previsto dall’Unione Europea. In pratica, la normativa prevede che se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi potrebbe pretendere il rimborso di quanto già pagato.

Il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE richiama proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie, stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità. Al comma 4, infatti, tale articolo enuncia: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Più di recente l’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ribadisce che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato. Succede quindi che chi ha già anticipato le somme è tenuto a restituirle al cliente, non potendo trattenerle indebitamente. Si tratta di risoluzione per cause di forza maggiore e la scelta in questi casi non è rimessa all’organizzatore del viaggio.

Rimborsi biglietti trasporto

Situazioni analoghe si vengono a creare anche per il comparto dei trasporti. Quando si tratta di lockdown e problemi connessi con il turista, sia esso business che leasure, si parla anche dell’impossibilità di spostarsi con i diversi trasporti marittini, aerei e ferroviari. In questo caso bisogna enunciare l’articolo 1463 del Codice civile il quale prevede il rimborso del biglietto, trattandosi di una impossibilità sopravvenuta che non dipende da colpa del consumatore. Lo stesso articolo, infatti, stabilisce espressamente: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito“.

Sempre il Decreto Cura Italia, all’articolo 99 prevede che il venditore può emettere un voucher di rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del consumatore, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Va però detto che la maggior parte delle compagnie aeree e ferroviarie che operano in Italia è rimasta allineata alle norme europee, prevedendo per il viaggiatore anche l’opzione-rimborso.

La scelta spetta al consumatore: aumenta la probabilità di contenziosi

La Commissione europea, con la comunicazione dello scorso 18 marzo (quindi in piena emergenza coronavirus), ha precisato che i Regolamenti Ue oggi in vigore lasciano al passeggero la scelta se chiedere il rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo.

La vera domanda è allora se una legislazione di emergenza possa derogare a una direttiva comunitaria. I consumatori a gran numero potrebbero denunciare i diversi operatori turistici e a quel punto varrebbe quale normativa?

Molti sono gli operatori turistici a rischio fallimento e a questo punto è importante solo sperare nel buonsenso del cliente.

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