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Debiti con il Fisco? Potrebbero essere recuperati dal pignoramento del Tfs

Il Trattamento di Fine Servizio – TFS, altro non è che la ‘buona uscita’ corrisposta ai dipendenti pubblici statali, alla conclusione del proprio rapporto di lavoro, sia che questo avvenga per licenziamento, dimissioni o pensionamento. Per averne diritto, il lavoratore deve essere stato assunto, a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2020.

Il calcolo della liquidazione spettante è piuttosto semplice e corrisponde a circa una mensilità per ogni anno di lavoro maturato: la retribuzione lorda annua viene divisa per 12 e moltiplicata per l’ 80%. Moltiplicando, poi, il risultato per gli anni di lavoro, validi ai fini pensionistici, ecco trovato il valore dell’assegno.

Nessuna compensazione tra debiti e tfs

Ma cosa succede se, nel frattempo, si sono sono accumulati dei debiti con la Pubblica Amminstrazione per multe, bolli auto, Imu, Tari ecc, non pagate?

La legge è molto esplicita, nel merito: impossibile rivalersi sui soldi del lavoratore e quindi il Tfs sarà erogato per intero. Ma il Fisco potrebbe presentarsi subito dopo, con un fermo amministrativo e un pignoramento dei beni, incluso il conto corrente su cui è stato accreditato il Tfs.

Lo Stato può procedere al pignoramento dopo l’erogazione

Lo Stato, infatti, non ha la facoltà, pur se in presenza di debiti certificati, di compensare gli insoluti accumulati con quanto dovuto al lavoratore. Ha, però, la possibilità di poter pignorare il conto del debitore, qualora permanesse lo stato di insolvenza anche dopo la notifica delle cartelle esattoriali ed i tentativi bonari di recupero delle somme dovute.

L’azione è, quindi, indiretta e si esprime attraverso la forma giuridica del ‘pignoramento presso terzi’ e, come tale, deve tener conto di precisi limiti. Secondo l’art. 543 del Codice di  procedura Civile, può essere aggredito, al massimo, solo il 20% del Tfs.

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