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Proroghe e moratorie su mutui e altri debiti finanziari: date e ruolo dell’E.B.A.

Chiudere negozi, uffici e fabbriche per imprese, professionisti e autonomi, ha rappresentato da subito un problema di mancata produttività con la conseguenza di non poter raccogliere i soldi sufficienti per poter pagare rate di mutui e altri debiti finanziari. Lo Stato è intervenuto subito con il Decreto Cura Italia che ha concesso delle proroghe e la possibilità di non subire conseguenze creditizie e anche giuridiche di un debito bancario che cresce.

Sono stati così sospesi i rimborsi rateali e dei prestiti non rateali, le banche non possono far altro che seguire le indicazioni delle diverse normative uscite in questi mesi volte a rispondere al formarsi di situazioni debitorie molto gravi.

Le proroghe fino a giugno 2021

Il Decreto agosto e la Legge di Bilancio 2021 hanno aggiunto nuove proroghe e moratorie applicabili a diverse situazioni creditizie. Le elenca ecnews e ognuna ha degli approfondimenti specifici da consultare.

Iniziamo dalle limitazioni al diritto di revoca da parte della banca dei fidi di cassa a revoca e dei fidi per smobilizzo dei crediti a revoca, il Decreto Cura Italia aveva introdotto come data di fine il 31 gennaio 2021, il 31 marzo 2021 per le imprese operanti nel settore turistico. La nuova Legge di Bilancio ha prorogato fino al 30 giugno 2021.
Aggiungiamo la proroga della scadenza fino al 30 giugno 2021 dei fidi di cassa a scadenza, degli anticipi su effetti, dei finanziamenti all’import/export, dei finanziamenti bullet con scadenza prima della medesima data.

Nel decreto legge di marzo si era aggiunta la possibilità del debitore di chiedere la sospensione di pagamento in linea capitale e interessi per rate di finanziamenti e canoni di leasing fino al 30 giugno 2021.

L’aziozne dell’European Banking Authoity

Ecnews ricorda che con “le predette sospensioni la misura degli interessi applicati non può essere incrementata dalla banca, in ragione del fatto che la moratoria in commento deve essere concessa ‘secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti’ (cfr. articolo 56, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020)“.

A tale proposito è importante considerare le azioni dell’E.B.A, European Banking Authoity, che agisce per conformare le disposizioni in materia Covid-19 con il complesso equilibrio bancario e creditizio.

A seguito della seconda ondata pandemica ha riattivato la possibilità per le banche di non classificare automaticamente gli affidamenti “in bonis” oggetto di moratoria ex lege, al verificarsi di determinati presupposti. In sostanza, le banche affidanti hanno maggior possibilità di considerare rettifiche sui crediti nel quadro delle proroghe o delle moratorie concesse e comunque considerando il quadro finanziario che la pandemia crea.

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