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Donazioni alimentari: sono suscettibili di detrazioni fiscali

Con la pandemia del Coronavirus c’è anche qualcosa di positivo. Infatti, è proprio in momenti di difficoltà che è possibile capire quanta solidarietà possa esserci negli altri. E sono infatti in molti a mobilitarsi aiutando i soggetti più in difficoltà.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 3 aprile 2020, dà belle notizie a quei cittadini ed imprese che stanno effettuando donazioni alimentari per le quali sarà possibile usufruire di una detrazione delle tasse.

Donazioni alimentari: arriva la detrazione fiscale

Tutti quei cittadini ed operatori che stanno effettuando donazioni alimentari, potranno godere di una detrazione fiscale delle tasse del 30% sul totale delle somme dovute.

L’Agenza delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, vuole proprio offrire chiarimenti sull’applicazione degli incentivi fiscali introdotti dal Decreto Legge n, 18 del 2020, Decreto Cura Italia. E’ possibile usufruire di una detrazione massima di 30mila euro.

Le imprese possono dedurre l’importo dal reddito d’impresa se le donazioni hanno ad oggetto beni e denari relativi all’attività di impresa.

Detrazioni per donazioni alimentari: chi ne può usufruire

Le detrazioni per le donazioni alimentari spettano ai soggetti titolari di reddito di impresa, persone fisiche e enti non commerciali.

Tali beneficiari, nella dichiarazione dei redditi, dovranno dimostrare di aver effettuato donazioni per enti o organizzazioni impegnate nella gestione dell’emergenza epidemiologica.

Secondo l’articolo 66 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Questo articolo, quindi, si prefigge l’obiettivo di dedurre le erogazioni liberali in denaro e non tassare il valore dei beni ceduti gratuitamente che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

La cessione gratuita, in base all’articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non sono gravate da IVA e il donante ha diritto alla detrazione. Per queste donazioni, dunque, spetta una detrazione pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.

Oltretutto, se le donazioni sono effettuate da soggetti titolari di partita iva, sono deducibili dal reddito d’impresa ed i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

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