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Il gioielliere dovrà risarcire le famiglie delle vittime con circa 790 mila euro, cosa succede se non può pagare?
La condanna definitiva di Mario Roggero non riguarda soltanto il carcere. La sentenza della Corte di Cassazione ha confermato anche le somme riconosciute alle parti civili. Ma cosa prevede la legge se una persona condannata non dispone del denaro necessario per pagare?

La vicenda del gioielliere Mario Roggero, titolare di una gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo), continua a far discutere. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, avvenuti il 28 aprile 2021 dopo una rapina nel suo negozio.
Secondo i giudici, gli spari furono esplosi quando il pericolo era ormai cessato e, per questo motivo, non è stata riconosciuta la legittima difesa.
Oltre alla pena detentiva, la sentenza ha reso definitive anche le provvisionali riconosciute alle parti civili, pari complessivamente a circa 790.000 euro: circa 780.000 euro ai familiari dei due rapinatori deceduti e 10.000 euro al terzo rapinatore rimasto ferito.
Si tratta di una provvisionale immediatamente esecutiva, cioè di una somma liquidata dal giudice penale a titolo di anticipo sul risarcimento. L’eventuale risarcimento definitivo potrà essere determinato in sede civile, salvo che la sentenza abbia già provveduto alla sua liquidazione integrale.
Nei giorni successivi alla decisione della Cassazione, i legali delle parti civili hanno dichiarato che Roggero non avrebbe ancora effettuato alcun pagamento e che, in mancanza di un adempimento spontaneo, potranno essere avviate le ordinarie procedure previste dalla legge per il recupero del credito.
Cosa succede se il condannato non paga?
È una delle domande più frequenti dopo una sentenza di questo tipo.
Dal punto di vista giuridico, il mancato pagamento del risarcimento non comporta un’ulteriore pena detentiva. In Italia nessuno può essere incarcerato semplicemente perché non riesce a pagare un debito civile.
Questo, però, non significa che il debitore non subisca conseguenze.
Una volta che il titolo è divenuto esecutivo, il creditore può avviare l’esecuzione forzata secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile, notificando il titolo esecutivo e, nei casi previsti dalla legge, l’atto di precetto, per poi procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Il pignoramento è la conseguenza più frequente
Se il debitore non paga spontaneamente, il creditore può chiedere l’esecuzione forzata.
A seconda della situazione patrimoniale del debitore possono essere pignorati, nei limiti previsti dalla legge:
- conti correnti;
- stipendi e pensioni, nel rispetto dei limiti di pignorabilità;
- immobili;
- autoveicoli;
- beni mobili registrati;
- quote societarie;
- crediti vantati nei confronti di terzi.
Naturalmente il recupero sarà possibile solo se esistono beni effettivamente pignorabili.
E se il condannato non possiede beni?
È l’ipotesi più complessa.
Se il debitore non dispone di beni utilmente pignorabili oppure possiede esclusivamente beni che la legge considera impignorabili, il creditore potrebbe non riuscire a recuperare immediatamente quanto gli spetta.
Questo, tuttavia, non significa che il debito scompaia.
Il credito riconosciuto con una sentenza resta infatti esigibile e, salvo i casi di prescrizione previsti dalla legge, il creditore potrà tentare nuovamente il recupero qualora la situazione patrimoniale del debitore migliori nel tempo.
Ad esempio, se il debitore dovesse acquistare un immobile, ricevere un’eredità, percepire somme rilevanti o incrementare il proprio patrimonio, potranno essere avviate nuove azioni esecutive nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
La differenza tra pena e risarcimento
Spesso questi due aspetti vengono confusi.
La pena serve a sanzionare il reato ed è disciplinata dal diritto penale.
Il risarcimento del danno, invece, ha una funzione completamente diversa: mira a compensare il pregiudizio subito dalle persone che il giudice ha riconosciuto come parti civili nel processo.
Le due conseguenze possono coesistere nella stessa sentenza, come avvenuto nel caso Roggero.
Cos’è la provvisionale?
Nel processo penale il giudice può riconoscere una provvisionale immediatamente esecutiva, cioè una somma che la parte civile può chiedere subito senza attendere la conclusione dell’eventuale giudizio civile sulla quantificazione definitiva del danno.
Si tratta di uno strumento previsto dall’ordinamento per consentire alle vittime di ottenere fin da subito una parte del risarcimento riconosciuto dal giudice.
Una vicenda destinata a proseguire anche sul piano patrimoniale
La decisione della Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente il processo penale, ma potrebbe non rappresentare l’ultimo capitolo della vicenda.
Se il pagamento non avverrà spontaneamente, le parti civili potranno ricorrere agli strumenti previsti dalla legge per cercare di recuperare le somme loro riconosciute attraverso le procedure di esecuzione forzata.
Nei prossimi mesi, quindi, accanto al dibattito sulla responsabilità penale e alle richieste di grazia avanzate nel dibattito politico, l’attenzione potrebbe concentrarsi anche sull’effettiva possibilità di recuperare le somme riconosciute dalla sentenza e sull’eventuale esistenza di beni utilmente aggredibili.








