Dal decreto Rilancio di agosto fino a ieri, facciamo un piccolo riassunto sui beni anti covid acquistabili dagli operatori con IVA agevolata. Si tratta del primo intervento a favore di ospedali, studi medici, farmacie e anche negozi che devono usare tutti i giorni determinati oggetti protettivi e sanificatori a protezione di se stessi e delle persone intorno.
Ieri, 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa. Ri-elenca e chiarisce quali beni anti coronavirus subiscono l’Iva agevolata nella cessione. Si arriva però all’esenzione totale per beni importanti come i termoscanner e altri prodotti.
Beni Anti Covid con esenzione: ecco l’elenco dell’Agenzia delle Entrate
I cosiddetti beni anti covid erano stati in parte elencati dall’articolo 124 del Decreto Rilancio. Fino al 31 dicembre 2020 viene applicato un regime di favore, dal 2021 invece un’aliquota ridotta del 5%. I primi beni elencati perché costosi e richiesti sono i termoscanner per misurare la temperatura corporea.
Con il nuovo comunicato stampa arriva anche la circolare numero 26/E firmata da Ernesto Maria Ruffini (direttore AGE) che chiarisce quali beni prevedono il regime agevolato IVA. Ecco i cinque punti essenziali del comunicato.
- Disco verde ai termoscanner, Iva agevolata: “Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.”
- Piantane con dispenser per disinfettante: rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili, i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
- Kit e strumenti per eseguire test sierologici: “Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli”.
- Mascherine riutilizzabili, anche per loro esenzione iva: “Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina”.