Tinteggiare la casa a fine locazione non è dovuto. Lo dice la Cassazione

La cassazione ha finalmente sciolto ogni dubbio, liberando gli inquilini

Tinteggiare la casa a fine locazione non spetta all’inquilino. Nessun proprietario, può imporre al proprio inquilino di effettuare la ritinteggiatura delle pareti a fine locazione. A dirlo è la Cassazione, vediamo i motivi.

La decisione della Cassazione sul tinteggiare

Nei contratti di locazione, viene spesso indicato il “deteoramento naturale dell’immobile per l’utilizzo“. Ma a chi spetta tinteggiare a fine locazione? Ma è sempre stato un dubbio, che ha generato notevoli controversie. A sciogliere il nodo è intervenuta la Corte di Cassazione. Con la sentenza che con la sentenza 29329/2019 specifica che il proprietario non può pretendere che la casa venga rimessa a nuovo. Secondo la sentenza: “la clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla.

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Le motivazione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è stata molto chiara. Ed ha fatto riferimento proprio alla legge sulle locazioni legge 392/78. Ma secondo l’articolo 79 non ci sarebbero più dubbi. ” È nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire al proprietario un vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge” E nella ritinteggiatura a spese dell’inquilino, il vantaggio c’è e come! Perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio. La tinteggiatura è quindi un antaggio che si aggiunge al canone. Quest’ultimo è l’unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore. In definitiva, il conduttore è tenuto a pagare solo il canone di locazione. Si fa salva però l’eccizione in cui il locatore arrechi dei danni. In quel caso è salvo il concetto del risarcimento del danno. Ma l’obbligo di titeggiare non rientra in questa categoria.