In queste ore il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria ha finalmente pubblicato tutte le faq concernenti le modalità di accesso al nuovo bonus erogato dal Governo. Parliamo più precisamente del bonus servizi digitali editoria valido per tutto il 2020 e destinato ai quotidiani e alle case editrici.
Cos’è il bonus servizi digitali editoria
Il bonus in questione è sancito nell’art 190 del super discusso Decreto Rilancio ed è rivolto proprio alle case editrici, periodici, quotidiani. Lo scopo del bonus è quello di permettere ai soggetti in questione di coprire le spese effettuate per acquisire servizi digitali. Più pragmaticamente, a tutti i soggetti iscritti presso il registro degli operatori di comunicazione, viene riconosciuto un credito d’imposta dal valore equivalente al 30% delle spese sostenute nell’anno precedente. Ovviamente non è per tutte le spese ma solo ed esclusivamente quelle effettuate per ottenere servizi di hosting, server, manutenzione tecnologica ecc. È stato fissato una sorta di tetto massimo, il credito d’imposta infatti viene erogato entro il limite massimo di otto milioni di euro per l’anno 2020.
Come ottenere il bonus
Per ottenere il bonus servizi digitali editoria è necessario presentare la domanda digitale, ai sensi dell’art 4 del Dpcm 4 Agosto 2020, nella finestra temporale che va dal 20 ottobre al 20 novembre 2020. Appena la piattaforma verrà aperta il sito ufficiale “impresainungiorno.gov.it” sarà dato ampia pubblicità nella sezione dedicata al bonus. A breve inoltre sarà pubblicato anche una guida ad hoc per effettuare correttamente la domanda.
Il dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato le faq per aiutare gli interessati a presentare la domanda e per sciogliere alcuni dubbi.
Le domande sono state suddivise in quattro macro aree:
- una relativa alla documentazione,
- una relativa ai servizi ammissibili,
- una relativa alla presentazione della domanda,
- una relativa ai requisiti di accesso.
Chi può usufruire del bonus
Possono accedere al credito d’imposta le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:
- sede legale in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo
- che abbiano residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata
- con codici Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici)
- iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc)
- che abbiano almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.