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Con il superbonus 110 si possono ristrutturare anche ruderi fatiscenti e inabitati

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superbonus da 110% può essere usato per ristrutturare ruderi fatiscenti e inabitati. Si tratta di una possibilità importante per molte famiglie che vivono in zone agricole e, oltre alla loro casa, sono proprietarie di casupole abbandonate o ruderi fatiscenti.

C’è anche una tendenza interessante: molti giovani, coppie o persone interessate alla vita agricola e di campagna acquistano ruderi o case molto vecchie per ricostruirle o ristrutturarle da zero. Questa tipologia di abitazioni può diventare una nuova casa ma anche luogo per aprire attività per il turismo agricolo, naturalistico e paesaggistico. Vediamo nel dettaglio che cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate in uno quesito posto.

I ruderi fatiscenti si chiamano anche unità collabenti

Il tipo di costruzioni a cui ci stiamo riferendo vengono definite Unità Collabenti, categoria castale F2. All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se è possibile applicare il superbonus da 110% per ristrutturare un rudere non abitabile e incapace di produrre reddito. Il programma di lavori è il seguente:

  • l’immobile è contiguo all’abitazione principale e si vuole avviare una ristrutturazione con accorpamento;
  • per entrambe le unità, abitazione più rudere, si vuole ridurre di due classi il rischio sismico; avviare un lavoro di efficientamento energetico e isolamento termico delle pareti;
  • si vogliono sostituire gli infissi che rientrano nella possibilità di applicare il superbonus;
  • si vuole installare un impianto fotovoltaico con accumulo adatto per l’abitazione e l’unità accorpata.

L’Agenzia delle Entrate risponde sì al superbonus per unità collabenti, anche quando sono inabitati e non redditizi

L’Agenzia delle Entrate risponde con una premessa sull’unità collabente in questione. Infatti, non essendo produttiva di reddito, pur rinnovata grazie alla ristrutturazione non si può considerare seconda casa. Nel testo, inoltre, ricorda che la normativa scritta in un momento di emergenza ha anche lo scopo di permettere il recupero del patrimonio edilizio attraverso la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza con un piano antisismico.

Nel ricordare gli articoli che elencano quale tipologia di fabbricati sono agevolati dal superbonus, ha ribadito l’importanza dell’abitazione principale. Sugli interventi elencati da fare sul rudere inabitato, l’Agenzia ha risposto riferendosi agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, richiamati nella circolare dell’8 luglio 2020 numero 19/E.

Le detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

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