Decreti flussi: cos’è e come funziona l’asseverazione

la nuova procedura obbligatoria per ottenere il nulla osta

Negli ultimi anni, le normative sull’immigrazione in Italia hanno subito alcuni cambiamenti significativi, tra cui il coinvolgimento dei Consulenti del Lavoro nella procedura di asseverazione semplificata.

Decreto flussi: quale procedura deve seguire il datore di lavoro

Prima di presentare la richiesta, il datore di lavoro deve inoltrare ai servizi per l’impiego una richiesta di ricerca di personale disponibile ad occupare la posizione lavorativa per cui si sta richiedendo l’assunzione di un nuovo dipendente.

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Dopo un periodo di venti giorni, la verifica può considerarsi conclusa. Nei casi in cui non sia stato individuato un candidato adeguato, l’incontro tra le parti non abbia avuto esito positivo o se l’interessato non si sia presentato al colloquio, l’azienda deve darne comunicazione al centro per l’impiego.

L’invio della richiesta richiede l’asseverazione, che non viene più rilasciata dagli Ispettorati del lavoro, bensì può essere effettuata anche da consulenti del lavoro. L’Ispettorato nazionale può ancora effettuare controlli successivi sui requisiti.

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L’asseverazione, in sostanza, deve dimostrare che tutte le autocertificazioni del datore di lavoro (ex DPR n. 445/2020) e la documentazione richiesta sono state acquisite e verificate.

Cos’è l’asseverazione e quali sono i requisiti da rispettare

L’asseverazione consiste in una dichiarazione mediante la quale determinati soggetti indicati dalla legge si assumono totalmente la responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato, ogniqualvolta ci sia il bisogno di attestare la sussistenza di determinati requisiti.

L’art. 44 del D.L. n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno u.s., ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche di cui all’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 ossia per le verifiche rimesse allo Sportello unico per l’immigrazione della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE.

I Consulenti del Lavoro assumono un nuovo ruolo di verifica all’interno di questa procedura. Secondo la circolare INL n. 3/2022 che richiama il comma 2 dell’art. 44 di cui sopra le verifiche in questione devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri:

  1. Capacità patrimoniale dell’impresa: devono accertare se l’azienda ha la capacità finanziaria di sostenere gli oneri di assunzione relativi al numero di personale richiesto e se è in grado di mantenere una struttura patrimoniale equilibrata nel tempo.
  2. Equilibrio economico-finanziario: devono valutare se l’impresa è in grado di far fronte, con le proprie entrate, agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli eventuali investimenti necessari.
  3. Fatturato dell’impresa: devono considerare la somma dei ricavi ottenuti dall’azienda attraverso la vendita di beni e/o la prestazione di servizi per i quali è stata emessa una fattura.
  4. Numero dei dipendenti: devono verificare il numero complessivo dei dipendenti, inclusi gli extracomunitari assunti in conformità alle norme sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98).
  5. Tipo di attività svolta dall’impresa: devono valutare il settore di attività dell’azienda, inclusa la natura continuativa o stagionale dell’attività stessa.

Nel caso in cui le verifiche dei Consulenti del Lavoro abbiano esito positivo, viene rilasciata un’apposita asseverazione che il datore di lavoro deve allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

È importante notare che, oltre alle verifiche sopra descritte, i Consulenti del Lavoro devono anche accertarsi del possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e acquisire un’autodichiarazione del datore di lavoro. Quest’ultima attesta:

  • L’inesistenza di condanne per reati contro la sicurezza e la dignità dei lavoratori.
  • L’assenza di violazioni concernenti l’impiego di manodopera irregolare negli ultimi due anni.
  • Le esigenze alla base della richiesta del nulla osta e l’eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali che giustifichino il numero più elevato di nulla osta richiesti.
  • La circostanza che non siano state presentate ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni.

Abbiamo chiesto all’Avv. Antonio Flora di fornirci ulteriori chiarimenti

Al fine di snellire la procedura per il rilascio del nulla osta per il lavoro subordinato, è stato approvato il il D.L. n. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali“. Fra queste è stata introdotta la c.d. procedura di asseverazione, di cui avete già ampiamente ed esaustivamente scritto poco sopra. Mi limito solo ad una precisazione ovvero che le verifiche di cui al comma 2 dell’art. 44 del D.L. 73/2022, al fine di una semplificazione delle procedure, sono demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell’Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle entrate:

  • ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo
    dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei
    dottori commercialisti ed esperti contabili.
  • alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
    nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato

Occorre, altresì, precisare che per quanto concerne la categoria degli avvocati e dei commercialisti è necessario assolvere l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979;

Inutile dire che il professionista che effettuerà l’asseverazione si assumerà la responsabilità e le conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. Sarà, inoltre, tenuto a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’asseverazione la documentazione al fine di agevolare eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.

Le disposizioni sull’asseverazione di congruità economica non si applicano alle domande già verificate per l’anno 2021. Le istanze presentate per l’anno 2021, comprese quelle con integrazioni documentali, richiedono l’asseverazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Resta valida l’esclusione per i datori di lavoro affetti da patologie o disabilità che intendono assumere lavoratori stranieri per l’assistenza.

Le organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative possono essere esentate dalla presentazione dell’asseverazione mediante un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Consentite di dirmi che l’asseverazione ha reso più snella la procedura e soprattutto ha ridotto e non poco i tempi di attesa, prima piuttosto lunghi, necessari per i controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Ringraziamo l’Avv. Flora per la sua disponibilità e per chi volesse contattarlo questi sono i suoi recapiti: cell. 388-8054667 – email: antonioflora@yahoo.com.

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