Economia

Lavoro domestico: le soluzioni da adottare in attesa delle nuove misuse

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Il Dl 18/2020 contiene diverse misure tra cui maggiori tutele a sostegno del settore lavorativo domestico. In attesa della conversione in legge, al momento l’unica forma di aiuto che riguarda circa due milioni di famiglie italiane che hanno un lavoratore domestico (tra cui 860mila sono in regola e circa 1,2 milioni in nero), è la proroga al 10 giugno del versamento dei contributi in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020.

L’attuale Dl, invece, contiene nuove misure volte ad una tutela maggiore per i lavoratori del settore. Tra le misure, si prevede l’estensione della cassa integrazione in deroga, la deducibilità delle retribuzioni di colf e badanti, misure di contrasto dell’evasione contributiva e la sanatoria per i lavoratori stranieri in servizio ma senza permesso di soggiorno.

Sospensione del rapporto contrattuale senza licenziamento

Una prima soluzione proposta dalle associazioni datoriali per il settore domestico punta a sospendere la prestazione di lavoro in questo periodo di lockdown senza dover licenziare il dipendente. L’ipotesi sarebbe realizzabile tramite un ammortizzatore sociale rapido.

L’ondata di licenziamenti potrebbe riguardare soprattutto i 200mila datori di lavoro con un rapporto di lavoro superiori alle 35 ore settimanali, equivalenti ad un costo del personale pari ai 1.250 euro mensili. Infatti, pur potendo lavorare, molti lavoratori domestici vengono considerati non più necessari in quanto le famiglie adesso sono chiuse in casa.

Anticipo delle ferie

Relativamente alle ferie lavorative, ogni lavoratore domestico ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite. Il datore può anche concordare un anticipo di esse al fine di limitare i rischi di diffusione del Covid-19. Questa soluzione, adottata già in molti rapporti contrattuali, salva il lavoratore dal rischio di licenziamento, a discapito però delle ferie retribuite da utilizzare per le proprie vacanze.

Per ogni anno di servizio, il lavoratore domestico, sia esso convivente o ad ore, ha diritto dunque a 26 giorni di ferie (vacanza) che si conteggiano dal lunedì al sabato, ad eccezione delle domeniche e dei giorni festivi. Il datore di lavoro può quindi concedere questo anticipo dei giorni di ferie non maturati ancora durante l’anno di prestazione. Normalmente, il lavoratore che non ha maturato ancora l’anno di servizio avrebbe diritto a giorni di ferie quantificati in proporzione ai giorni lavorati.

Giorni di permesso non retribuiti

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di far utilizzare un periodo di permesso non retribuito. Lo strumento è sicuramente svantaggioso per il lavoratore che non percepirà lo stipendio, ma comunque preserva il rapporto lavorativo evitando il licenziamento.

L’alternativa, purtroppo, è quella del licenziamento. Il datore di lavoro può procedere rispettando il preavviso che è di 15 giorni per contratti di 25 ore settimanali fino a 5 anni di anzianità del lavoratore; di 30 giorni oltre i 5 anni di anzianità.

Il lavoratore licenziato potrà far richiesta della Naspi, la domanda di disoccupazione INPS, purché sia stato licenziato involontariamente, se ha ricevuto una contribuzione di almeno 13 settimane negli ultimi quattro anno e se ha lavorato almeno cinque settimane nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione.

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