Maternità durante l’apprendistato: come funziona?

Tutto quello chr devi conoscere sulla Maternità durante l’apprendistato

L’apprendistato, secondo il D. Lgs. n. 81 del 2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha lo scopo di garantire la formazione dei giovani e la loro occupazione. Se vuoi approfondire la tematica qui trovi tutto quello che vuoi sapere sull’apprendistato.

Cosa avviene, però, nel momento in cui una lavoratrice in apprendistato rimane incinta e deve andare in maternità? Non è prevista la recessione dal contratto, in quanto l’assenza per maternità dal posto di lavoro ha l’effetto di prolungare l’apprendistato e la sua durata. Nel caso in cui la dipendente rientri al lavoro dopo l’assenza e tre mesi dopo il rientro sia prevista la conclusione del rientro, però, si può ricorrere al recesso dal contratto di apprendistato, come evidenziato dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto di cui abbiamo parlato in precedenza.

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Come funziona il recesso

Il datore di lavoro, in particolare, può recedere dal contratto ma alla fine del periodo oggetto di tutela. Nel caso in cui nessuna delle due parti provveda al recesso, si ha la prosecuzione del rapporto di lavoro in qualità di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dopo la fine del periodo di formazione può subentrare il recesso, e non è necessario fornire una giustificazione; ovviamente è indispensabile rispettare il preavviso.

Il licenziamento delle lavoratrici

Il comma 1 dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 151 del 2001 a proposito di apprendistato e maternità prevede che non sia possibile licenziare le lavoratrici da quando comincia il periodo di gravidanza fino al momento in cui finiscono i periodi di interdizione dal lavoro che sono indicati dal Capo III e comunque fino a quando il bambino non compie un anno di età. Il comma 5 definisce nullo il licenziamento che viene intimato alla lavoratrice nel corso del periodo oggetto di tutela. In caso di maternità, in riferimento al contratto di apprendistato esistono delle deroghe, che tuttavia possono essere applicate unicamente in specifiche occasioni.

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Le deroghe per maternità e contratto di apprendistato

Una di queste deroghe si concretizza nel momento in cui la lavoratrice si rende protagonista di una colpa grave, che rappresenta una giusta causa per il licenziamento e la risoluzione del rapporto di lavoro. Gli altri casi che vengono presi in considerazione sono quelli della cessazione dell’attività da parte dell’impresa e della fine della prestazione per cui è stata assunta la lavoratrice. Oppure, più semplicemente, il rapporto di lavoro può giungere a risoluzione per effetto della scadenza del termine.

Lorita Russo
Lorita Russo
Social media specialist, Seo Specialist, specializzata in tecnologia, scienza e cucina. Sono un influencer e reviewer, amante della lettura umanistica e dei problemi sociali. Ho un sito di cucina Facili idee e il gruppo Facebook che conta ben 150 mila follower