Economia
Pensioni, l’Inps proroga le domande sino al 1 giugno 2020

L’articolo 18 del Decreto Cura Italia prevede la possibilità di sospendere dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 la scadenza per la presentazione delle domande per ricevere gli assegni mensili previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell’Inps.
Pensioni: quali domande sono sospese dal Decreto Cura Italia
In una recente circolare, l’Inps ha comunicato le domande di pensionamento che sono sospese. In particolare, ha chiarito che rimangono sospesi i termini di decadenza fino al 1 giugno 2020 per le domande riguardanti:
- il riconoscimento dei requisiti e le condizioni per il diritto alla pensione anticipata per i lavoratori precoci che dovevano scadere il 1 marzo 2020;
- il riconoscimento dei requisiti per accedere all’Ape Sociale per cui il termine era previsto al 31 marzo 2020;
- il riconoscimento dei requisiti per la pensione di inabilità destinata ai soggetti con malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto per cui la scadenza era prevista per il 31 marzo 2020;
- il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative considerate faticose e pesanti richiedibile normalmente entro il 1 maggio 2020;
- il pensionamento anticipato per i dipendenti del settore dell’editoria;
- la conferma dell’assegno ordinario di invalidità.
Sono sospesi anche i termini di scadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia e per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto per il Trattamento di Fine Servizio e il Trattamento di Fine Rapporto.
Precoci e Ape Sociale: nuovi termini di decadenza
Relativamente le pensioni anticipate dei lavoratori precoci e all’Ape Sociale, per le domande di riconoscimento dei requisiti di accesso i termini normali sono rispettivamente del 1 marzo 2020 e del 31 marzo 2020.
Tuttavia, l’Inps ha prorogato questi termini di decadenza entro il 1 giugno 2020. Per quanto riguarda l’esito delle domande di accesso delle due domande previsto per il 30 giugno 2020, l’Inps procederà con le comunicazione anche oltre questa data, considerando l’emergenza ed il flusso delle domande.
Sospensione dell’assegno di invalidità ordinario
L’erogazione degli assegni ordinari di invalidità scade ogni tre anni, a meno che non arrivi un’ulteriore conferma previa domanda del beneficiario.
Anche in questo caso, la proroga comunicata ha effetto:
- dalla data di scadenza se il beneficiario ha presentato la richiesta nel semestre precedente il termine dei tre anni;
- dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della richiesta di proroga se la stessa è stata inviata entro 120 giorni dalla scadenza.
Se la richiesta di proroga viene inviata dopo i 120 giorni dalla scadenza allora verrà considerata come una nuova domanda.
Il Decreto Cura Italia, a tal proposito, ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020 sia i termini previsto per il rinnovo dell’assegno nel semestre precedente la scadenza che il decorso dei 120 giorni.
Inoltre, le domande già presentate si considerano al momento accettate, non potendo sottoporre il beneficiario a nuove visite medico-legali. L’accertamento verrà effettuato in un momento secondario.
L’assegno di invalidità erogato dopo la domanda di proroga sarà pari a quello percepito nell’ultimo mese di validità della prestazione.









