Docente

Scuola, precari assunti con un solo anno di servizio: la proposta del PD

I precari nella scuola ci sono sempre stati. È un dato di fatto. Da sempre questa categoria di lavoratori (molto bistrattata, non siamo ipocriti) ha salvato innumerevoli anni scolastici. Lo ha fatto ricoprendo cattedre che altrimenti rischiavano di rimanere vacanti. Molti di loro sono mamme e papà, con dei bambini o ragazzi adolescenti a carico. Svolgono le stesse mansioni di un docente di ruolo, sono preparati quanto un docente di ruolo. Eppure non godono di molti diritti dei loro colleghi con un contratto a tempo indeterminato.

I precari della scuola (ma non solo) difficilmente possono accedere a un mutuo e si ritrovano in una situazione a dir poco “limbica” dovendo attendere perennemente la possibilità di un’immissione in ruolo, sperando di essere richiamati a lavorare l’anno scolastico successivo. Non è raro, inoltre, che un docente precario vada in pensione non modificando il proprio status e senza aver mai goduto della gioia di un posto fisso. Il Partito Democratico vuole adesso ampliare la platea delle assunzioni per garantire più posti a tempo indeterminato e più immissioni in ruolo. Si propone l’assunzione dei docenti precari da I fascia GPS con un solo anno di servizio. Solo un’idea, nulla di concreto.

Precari: la mossa del Ddl Sostegni Bis

Il Dl Sostegni Bis si propone di ricoprire tutte le cattedre vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, falcidiando dunque il precariato e le supplenze. Un’arma a doppio taglio: da una parte i vari concorsi e assunzioni programmate dal provvedimento garantiranno un’immissione mastodontica di docenti nel tanto agognato ruolo, ma sicuramente alcuni ne resteranno fuori. Quale futuro per i pochi precari rimasti? Ma ancora: questo Ddl risucirà davvero ad assicurare ai vari istituti italiani una copertura totale di insegnanti? Come si è visto, l’incertezza fa da padrona nel mondo della scuola, come del resto è accaduto anche nei decenni passati.

Le proposte emendative del PD

Come leggiamo da Orizzonte Scuola, le proposte di emendamento del Partito Democratico al Dl Sostegni Bis prevedono il requisito di un anno di servizio per i precari appartenenti alla I fascia GPS. L’anno può essere svolto anche presso una scuola paritaria. Si attendono sviluppi. Prosegue la questione su cosa emendare del Dl al fine di perfezionarlo. Sicuramente grande interesse hanno destato le proposte da parte dei dem, anche perché fino al momento della presentazione degli emendamenti, il partito guidato da Enrico Letta non aveva preso una posizione molto chiara riguardo alle modalità di assunzione dei docenti precari.

Il requisito secondo il PD

Un requisito ideale da parte del PD, per i docenti di cui abbiamo parlato poc’anzi, potrebbe essere l’aver svolto un solo anno di supplenza negli ultimi dieci. L’aspetto interessante è un altro: permettere che l’anno di servizio sia valido anche se il precario l’ha svolto presso un istituto e formazione professionale (IeF.P.) o presso una scuola paritaria. Del resto anche questa è una controversia non di certo recente: perché non dare agli insegnanti attivi presso le paritarie le stesse opportunità dei colleghi della statale?

Nuovo concorso straordinario in arrivo?

Il Partito Democratico ha segnalato gli emendamenti 59.58 e il 58.55. Quindi, se da una parte si prospetta un fronte correlato a un nuovo concorso straordinario in cui potranno partecipare anche i docenti precari non abilitati in II fascia GPS, dall’altra c’è la volontà di intervenire sulla decisione del Decreto Sostegni Bis riguardante l’assunzione dei precari in I fascia GPS. Per ora i docenti in questione, oltre ai titoli abilitanti, devono possedere almeno tre anni di servizio svolti in una scuola pubblica. Diversi partiti (tra cui la Lega) vogliono tuttavia eliminare completamente tale requisito.

L’importanza degli istituti paritari per la carriera di numerosi docenti

Se tale proposta da parte dei dem dovesse essere istituzionalizzata, ci sarebbe l’occasione di garantire un numero maggiore di di candidati. Sono del resto migliaia i docenti precari che possono vantare un’esperienza pluriennale presso le scuole paritarie. Non è del resto un segreto che molto ragazzi neolaureati vengano “battezzati” come docenti, seppur precari, presso istituti di questo tipo. Nei paragrafi successivi riporteremo tutti gli emendamenti da parte del Partito Democratico al Decreto Sostegni Bis relativo alle modalità di assunzione dei docenti.

Testo emendamento segnalato dai dem

Qui di seguito proponiamo minuziosamente gli emendamenti del PD al Dl Sostegni Bis, così come riportati da Orizzonte Scuola in un recente articolo.

1- Al comma 4, sostituire le parole “salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreto dipartimentale numeri 498” con le seguenti “salvo i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero 498 del 21 aprile 2020 e successive modifiche e salvo il 50 per cento dei posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero”.

2- Al comma 4 una sostituzione alla lettera B con la seguente dicitura:

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno una annualità di servizio svolto, nella classe di concorso o tipologia di posto per il quale è attivato il contratto a tempo determinato, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 76 del 2005 relativi al sistema di istruzione professionale valutabile come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il comma 4

1- Dopo il comma 4 bisogna aggiungere la seguente dicitura:

4bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso, riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre annualità nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 76 del 2005 relativi al sistema di istruzione professionale, anche non consecutive negli ultimi dieci anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno una annualità delle tre di cui al periodo precedente.

E poi ancora

Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova orale di natura didattico-metodologica che dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2021. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente nonché il titolo di dottore di ricerca. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria partecipano ad un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.

Comma 6 e 7

1- Al comma 6, dopo la dicitura “a tempo determinato” bisogna aggiungere “di cui al precedente comma 4”

2- Sostituire il comma 7 con tale dicitura:

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e metodologico-didattica; detta prova è superata dai candidati cheraggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. I candidati che superano la prova disciplinare e metodologico-didattica sono sottoposti alla valutazione di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Comma 8 e 9

1- Al comma 8, dopo il termine “disciplinare” bisogna aggiungere la dicitura “e metodologico – didattica”

2.  Sostituire il comma 9, con il seguente: 9.Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, con riferimento alla procedura di cui ai commi 4 e 4-bis, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove di cui ai commi 4-bis e 7, le modalità di formazione delle commissioni delle prove di cui al comma 4-bis e 7, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento delle suddette prove nonché gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo di cui al comma 4-bis che dovranno tenere conto dell’esperienza di insegnamento già maturata dal partecipante al percorso, a partire dal bilancio delle competenze. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

59.58. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.

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