Con la sospensione delle attività essenziali nei comuni e il rinvio all’11 maggio delle cause civili, anche le separazioni coniugali sono state rimandate.
Da un lato, i coniugi potrebbero anche recuperare in questo periodo di lockdown, dall’altro, però, potrebbero aumentare i dissidi di coppia.
In base all’articolo 12 del Decreto legge n. 132 del 2014 è possibile concludere la separazione coniugale dinanzi al sindaco del comune, quale ufficiale dello stato civile, in presenza di un avvocato con un accordo di separazione personale. Queste regole però non valgono in caso di mancanza di figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
Il sindaco, ricevuta la dichiarazione di separazione di ciascuna delle due parti, procederà con la validazione dell’atto.
Separazione al tempo del Covid-19
Molti enti locali hanno sospeso tutte le attività essenziali al pubblico e attivato lo smart working per i dipendenti pubblici laddove sia stato possibile.
La conclusione di un procedimento di separazione non sembra rientrare tra i servizi essenziali, anche perché i coniugi dovrebbero avere necessità di spostarsi per andare dinanzi al sindaco.
L’articolo 83, commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia ha disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e pensali e dunque anche per la predisposizione dei relativi atti introduttivi. L’articolo 36 del Decreto Liquidità ha poi prorogato il termine del 15 aprile all’11 maggio.
Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo 87 individua una serie di procedimenti, caratterizzati da urgenza e necessità, per i quali il procedimento deve proseguire. Tra questi rientrano le cause relative ad alimenti derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
Per queste cause, dunque, c’è l’obbligo di procedere con le udienze nel caso in cui potrebbe derivare pregiudizio alla tutela dei bisogni essenziali.











