Costruire una seconda porta di casa, e sullo stesso pianerottolo, è l’esigenza di chi ha un’abitazione molto grande oppure ricavata da una fusione immobiliare. Costruire un secondo ingresso vuol dire dover operare sul muro condominiale. La sicurezza è al primo posto, quindi è necessario stabilire che non si intacchi la stabilità del palazzo. Il secondo elemento da considerare è l’accordo o meno del condominio. A tale proposito, l’ANACI riporta un caso interessante e risponde ad alcuni quesiti.
Dall’accorpamento alla suddivisione di un appartamento: il secondo accesso è un diritto per la legge
Il fatto riportato riguarda un condomino che vuole dividere il suo appartamento in due unità distinte. Una situazione molto diversa da quella con cui abbiamo iniziato il testo. Per due appartamenti che nascono, il condomino vuole costruire l’accesso della seconda casa sulla scala, ciò vuol dire lavorare sul muro condominiale che racchiude il passaggio da un piano all’altro.
L’Anaci riferisce che l’apertura di una seconda porta di accesso è consentito. Quindi è fattibile per due case che nascono da una, ed è possibile inserire un secondo ingresso per un appartamento molto grande.
Infatti, Anaci conferma quanto riferito anche da “La Legge Per Tutti”. La giurisprudenza riconosce l’esigenza di una seconda porta di accesso come espressione del diritto di utilizzo e modificazione del bene comune. Riporta a tale proposito l’articolo del codice civile numero 1102.
“Sulla cosa comune – Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa ” (Fonte Gazzetta Ufficiale).
Seconda porta di casa: più che l’assemblea è importante il regolamento e contratto condominiale
A poter limitare il diritto ad una seconda porta di casa entra il Regolamento Contrattuale del Condomino che può subordinare un tale lavoro al consenso assembleare. Tuttavia, riferisce l’ANACi, potrebbe essere necessario il solo consenso degli appartenenti al piano interessato. Quando un condomino deve richiedere il consenso di solo una parte degli abitanti dello stabile si parla di condominio parziale. E’ cioè composto dalle persone effettivamente coinvolte dal cambiamento, l’inserimento della seconda porta.
Ci troviamo in una situazione molto diversa da quella che abbiamo raccontato qualche tempo fa. Una signora ha deciso di appropriarsi dell’intero pianerottolo impedendo il passaggio ad altri inquilini che così non potevano accedere al terrazzo condominiale. In questo caso si è andati contro all’articolo numero 1102 riportato poco fa.











