Abilitazioni all’estero per l’insegnamento: sono riconosciute in Italia?

Le sentenze del T.A.R.

Una questione annosa e controversa sulle abilitazioni all’estero, che genera non poche problematiche. Molti di questi titoli, caratterizzati da costi importanti, una volta conseguiti dovrebbero dare l’opportunità di essere abilitati all’insegnamento nel nostro Paese. La storia ci ha insegnato che l’iter non è tuttavia così semplice. Da anni sul web ci sono numerosi siti che propongono specializzazioni di questo genere in paesi come Romania, Spagna e Bulgaria. Anche università online italiane offrono simili servizi.

Perlopiù i titoli che vengono promessi una volta terminati i corsi e svolti gli esami previsti sono la specializzazione al sostegno o l’abilitazione a una specifica classe di concorso. Molte di queste realtà che promettono un futuro professionale (quasi) sicuro nella scuola si contraddicono fra di esse. Spesso sono caratterizzate peraltro da linee di pensiero diverse. A questo punto è lecito chiedersi se queste abilitazioni conseguite al di fuori dell’Italia siano davvero vincolanti oppure si rischia di spendere 10.000 euro per poi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.

- Advertisement -

Abilitazioni all’estero: il parere dell’avvocato

La redazione di Leccenews24.it ha intervistato l’avvocato Giannini, dello studio legale Giannini, per fare luce sulla situazione delle abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero. Al legale sono stati chiesti ragguagli riguardo a una sentenza del 16 dicembre 2020 riguardante la specializzazione al sostegno in Spagna. L’avvocato Giannini si è espresso in tal modo:

“Con sentenza n. 13555 del 16 dicembre 2020, il TAR Lazio, Sez. III bis, di Roma ha rimarcato, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 883/20, che il soggetto già abilitato all’insegnamento in Italia (secondo i canoni italiani) e che consegue la specializzazione sul sostegno in Spagna ha diritto a vedersi riconosciuta tale specializzazione senza necessità della ‘Acreditation’, riferita, invece, al docente che intende insegnare nel territorio spagnolo”. L’avvocato Giannini ha precisato come anche coloro che posseggono il diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002, così come il diploma tecnico pratico (in tal caso vale fino al 2025) devono ritenersi abilitati all’insegnamento.

- Advertisement -

Mi sono abilitato in Romania: cosa devo fare?

Come leggiamo da Tecnica della scuola, coloro che hanno conseguito l’abilitazione o specializzione sul sostegno in Romania o in Spagna, ovvero in paesi appartenenti all’Unione Europea o al di fuori dell’UE, la procedura da seguire è la seguente: dopo aver terminato il percorso di studi all’estero, il diretto interessato dovrà fare richiesta ufficiale del riconoscimento del titolo professionale in Italia ai sensi del D.Lgs 206/2007, che ha assimilato nel nostro stato le direttive 2013/55/UE e 2005/36. Diversi gli studi legali in Italia che assicurano l’assistenza per l’ottenimento di una sentenza favorevole al riconoscimento del titolo.

Riconoscimento del titolo: durata della procedura

Nel momento in cui riceve la domanda di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero, il Ministero dell’Istruzione ha tempo centoventi giorni per esprimersi sulla domanda in questione, con un provvedimento espresso. Nel caso in cui il Ministero non dia un riscontro all’istanza nel termine temporale indicato, colui che ha fatto domanda potrà muoversi tramite ricorso avverso per l’inadempimento dimostrato dall’amministrazione. Abbiamo visto come negli ultimi anni diversi docenti hanno fatto ricorso anche per il riconoscimento del valore abilitante ai 24 CFU, fondamentali ora come ora, per l’insegnamento.

- Advertisement -

Abilitazione al sostegno fuori dall’Italia

È sempre più corposo il numero di docenti che decidono di abilitarsi al sostegno al di fuori dell’Italia. Basti pensare che all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, nelle graduatorie di province quali Reggio Calabria o Trapani, numerosi insegnanti di sostegno risultavano avere conseguito la specializzazione in Romania o in Spagna. Molti docenti, tuttavia, sostengono che il conseguimento dell’abilitazione in Romania, abbia un valore inferiore rispetto all’abilitazione in Spagna. In realtà, tanto la Romania quanto la Spagna fanno parte dell’Unione Europea ed entrambi i paesi rispondono alle stesse regole del Mercato Comune Europeo.

Sempre meglio scegliere un’università pubblica

Bisogna tuttavia specificare come un’università pubblica favorisce una maggiore garanzia del riconoscimento del titolo abilitante. Tuttavia, alcuni atenei rumeni stanno dando la possibilità di svolgere i corsi sul sostegno direttamente in Italia. Un’opportunità certo da non prendere sotto gamba, assolutamente legale e riconosciuta dalla normativa rumena. Tale possibilità è aperta anche a chi ha conseguito un titolo di laurea triennale. È possibile beneficiare di questa nuova procedura presso sedi accreditate in alcune sedi campane, come Angri, Aversa, Napoli e Salerno.

Il riconoscimento deve avvenire in maniera automatica

Come informa un articolo del portale Laleggepertutti.it, il riconoscimento di un’abilitazione al sostegno avvenuta in un paese estero deve avvenire in maniera automatica “nel caso in cui la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni conseguita nel paese membro con quella italiana, considerati che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite”. A confermare ciò una sentenza del T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/07/2020, n.7792.

Concorso Stem: abilitazione per chi super la prove

Tuttavia, l’abilitazione potrà essere conseguita anche dai candidati al concorso Stem che, pur non vincendolo, supereranno le prove previste. L’abilitazione è garantita ai sensi del D.lgs. n. 59/2017 per le classe di concorso che elenchiamo qui di seguito:

  • A020 Fisica
  • A026 Matematica
  • A027 Matematica e Fisica
  • A028 Matematica e Scienze
  • A041 Scienze e tecnologie informatiche

Come precisa Orizzonte Scuola, potranno partecipare al concorso stem (le cui prove si svolgeranno i primi giorni di luglio) coloro che hanno presentato la domanda entro il 31 luglio 2020 per le sole classi di concorso a cui hanno presentato la predetta istanza.