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Body cam, un cittadino può indossarla? Cosa dice la legge italiana e perché il caso di Bologna riapre il dibattito

Dopo il caso di Abderrahim Fakir, al centro dell'inchiesta ci sono anche le immagini registrate dalla body cam di uno degli agenti. Ma un normale cittadino può utilizzare una telecamera indossabile? E quali sono i limiti previsti dalla legge italiana?

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La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine, ha riportato al centro dell’attenzione il tema delle body cam, le piccole telecamere indossabili sempre più utilizzate in diversi contesti. Tra gli elementi acquisiti dalla Procura nell’ambito delle indagini figurano infatti anche le registrazioni effettuate dalla body cam indossata da uno degli agenti intervenuti, immagini che potrebbero contribuire a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il caso ha suscitato un acceso dibattito pubblico e ha spinto molti cittadini a chiedersi se sia possibile utilizzare liberamente un dispositivo analogo oppure se tale facoltà sia riservata esclusivamente alle forze di polizia.

La legge italiana consente ai cittadini di indossare una body cam?

La risposta è positiva, ma con alcune importanti precisazioni. Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che vieti ai privati cittadini di acquistare o indossare una body cam. Chiunque può utilizzare una telecamera fissata al petto, agli indumenti, allo zaino o ad altri accessori personali, purché il suo impiego avvenga nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza delle persone e delle disposizioni previste dal diritto civile e penale. In altre parole, ciò che conta non è tanto il dispositivo utilizzato, quanto il modo in cui viene impiegato.

Le body cam non sono infatti disciplinate da una legge specifica dedicata esclusivamente a questi strumenti. Il loro utilizzo trova fondamento nelle regole generali contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e nei principi elaborati nel tempo dalla giurisprudenza italiana.

Quando è possibile registrare con una body cam?

Uno degli aspetti più importanti riguarda la possibilità di effettuare registrazioni. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito più volte che una persona può registrare immagini e conversazioni alle quali partecipa direttamente, soprattutto quando la registrazione è finalizzata a documentare fatti che la riguardano o a tutelare un proprio diritto. In questo senso, una body cam può essere utilizzata durante un viaggio, un’escursione, un’attività sportiva oppure per documentare situazioni potenzialmente pericolose, come un’aggressione, una lite o un incidente stradale.

Naturalmente ogni situazione deve essere valutata nel caso concreto, poiché il diritto di documentare un fatto non consente un utilizzo indiscriminato dello strumento.

Registrare è una cosa, pubblicare i video è un’altra

La questione cambia quando si passa dalla semplice registrazione alla diffusione delle immagini. Registrare un evento e pubblicarlo successivamente sui social network o su altre piattaforme online sono infatti due attività giuridicamente distinte. La pubblicazione di filmati nei quali siano riconoscibili altre persone può comportare conseguenze rilevanti sotto il profilo della tutela della privacy, dell’immagine e della reputazione degli interessati. In alcuni casi potrebbe integrare anche illeciti civili o penali, soprattutto se le immagini vengono diffuse senza un valido presupposto giuridico oppure con finalità lesive.

Anche sotto il profilo della protezione dei dati personali occorre prestare particolare attenzione. Le immagini registrate da una body cam costituiscono generalmente dati personali quando consentono di identificare direttamente o indirettamente una persona. Chi utilizza questi dispositivi è quindi tenuto a rispettare i principi di liceità, correttezza e proporzionalità previsti dal GDPR, evitando raccolte indiscriminate di immagini e conservando i filmati solo per il tempo realmente necessario agli scopi perseguiti.

Le body cam delle forze dell’ordine ed il caso di Bologna

Diversa è la disciplina applicabile alle body cam utilizzate dalle forze dell’ordine. In questo caso i dispositivi vengono impiegati nell’ambito dell’attività istituzionale, secondo specifici protocolli operativi adottati dalle amministrazioni competenti e nel rispetto delle norme che disciplinano il trattamento dei dati da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Le registrazioni possono successivamente essere acquisite dall’autorità giudiziaria quando risultano utili allo svolgimento delle indagini.

Proprio questo sta accadendo nel caso di Bologna. La polemica è nata perché la body cam utilizzata durante l’intervento non faceva parte della dotazione ordinaria prevista per tutti gli agenti, ma sarebbe stata acquistata e indossata personalmente dal poliziotto alla guida della volante. Secondo quanto ricostruito dalla stampa, il dispositivo sarebbe stato attivato intorno alle 12:40, quando la situazione, fino a quel momento gestita verbalmente, avrebbe iniziato a degenerare. Proprio questa circostanza ha alimentato il dibattito: da un lato c’è chi ritiene che l’utilizzo di una body cam, anche personale, rappresenti una garanzia di trasparenza e tutela sia per i cittadini sia per gli stessi operatori di polizia; dall’altro, è stato evidenziato come l’impiego di dispositivi non rientranti nella dotazione ufficiale sollevi interrogativi sull’opportunità di un utilizzo personale durante il servizio e sulla necessità di una disciplina uniforme per tutte le forze dell’ordine.

Le registrazioni possono essere usate come prova?

Dal punto di vista processuale, le registrazioni effettuate mediante body cam possono assumere un’importanza significativa anche come mezzo di prova. La giurisprudenza italiana riconosce infatti che registrazioni audio e video acquisite lecitamente possono essere utilizzate nei procedimenti civili e penali, lasciando poi al giudice il compito di valutarne autenticità, attendibilità e rilevanza ai fini della decisione.

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