È stato pubblicato in Gazzetta il nuovo Decreto (il n.31/2021) riguardante le modalità di svolgimento dell’Esame Avvocato.
L’esame sarà costituito da due prove orali. La prima prova orale andrà a sostituire gli scritti, la seconda prova orale, invece, non si discosterà dal classico orale che tutti conosciamo.
Prima prova orale: le modalità
- A ciascun aspirante, verranno sottoposti dalla sottocommissione tre quesiti sulla materia prescelta. I suddetti quesiti verranno sigillati ciascuno all’interno di una busta chiusa e numerata. Sarà il candidato a indicare il numero della busta, quindi il presidente della commissione darà lettura del quesito ivi contenuto.
- L’esame avverrà in collegamento da remoto, alla presenza di un segretario. La sede sarà quella degli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di Appello o i locali dei consigli dell’ordine degli avvocati di appartenenza.
- Durante i primi 30 minuti il candidato potrà consultare i codici commentati con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello stato, ed il segretario provvederà a ritirare tutto una volta scaduto il tempo a disposizione. Nel frattempo, il candidato potrà prendere appunti su fogli vidimati messi a disposizione sul banco, restando questi ultimi nella sua disponibilità una volta che dovrà accingersi alla discussione orale della soluzione al quesito.
- Una volta terminata la discussione, verrà comunicato l’esito.
Supera la prova e accederà alla seconda il candidato che raggiunge il punteggio di almeno 18. Ogni componente ha a disposizione 10 punti di merito.
La seconda prova
- La seconda prova è pubblica, e la durata sarà tra 45 e 60 minuti per ogni candidato. Verrà sostenuta innanzi alla sottocommissione presso la sede d’esame e può svolgersi anche attraverso modalità di collegamento da remoto (con candidato e segretario in presenza). Si svolgerà almeno 30 giorni dopo la prima.
- Si discuterà di brevi questioni relative a 5 materie scelte dal candidato: una tra diritto civile e penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova, una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, tre tra: diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, lavoro, dell’Unione europea, internazionale privato, ecclesiastico.
- Dovrà essere dimostrata la conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
- Ogni commissario può dare la sua votazione fino a un massimo di 10 punti di merito per ognuna delle 5 materie.
Passano l’esame coloro che, nella seconda prova, ottengono almeno 108 punti, ed un punteggio non inferiore a 18 in almeno 5 materie.
Intanto la Cartabia fa sapere: “Adesso farò questo decreto ministeriale. Ovviamente non siamo più vincolati alla data del 13-14-15 aprile, ma l’idea è di partire al più presto. Potrà esserci qualche slittamento forse di qualche settimana. Io sono al lavoro sul decreto ministeriale”, augurandosi di “arrivare a fine luglio più o meno con i primi orali fatti. Ci proviamo in modo da dare il meno disagio possibile ai nostri ragazzi”.
Poi aggiunge: “Tutti, a partire da me, volevamo escludere delle forme di valutazione degli aspirante avvocati che fossero al ribasso. Semplificate le procedure, adattate al contesto sì, ma nessuno voleva che questo potesse significare uno stemperamento della prova di esame. Per questo si sono escluse fin dall’inizio forme che io trovo anche irrispettose verso gli avvocati: i quiz a scelta multipla, facili da fare, facilissimi e per certi aspetti anche molto oggettivi, ma secondo me umilianti per un aspirante avvocato”, dice la ministra della Giustizia.











