La Corte di Cassazione ha confermato un principio destinato a fare scuola: anche chi guida un monopattino elettrico ubriaco può essere denunciato per guida in stato di ebbrezza.
Non si tratta di una sanzione amministrativa o di un semplice richiamo: il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada si applica integralmente, esattamente come avviene per auto e moto.
La decisione è arrivata con la sentenza n. 1073/2025, che ha respinto il ricorso di un uomo condannato nei due precedenti gradi di giudizio per aver provocato un incidente mentre circolava su un monopattino elettrico sotto l’effetto dell’alcol.
Il caso che ha portato alla sentenza
Il protagonista della vicenda, un uomo di Vicenza, era stato trovato in stato di ebbrezza dopo un incidente avvenuto mentre guidava un monopattino elettrico. Il tribunale prima, e la Corte d’appello di Venezia poi, lo avevano giudicato colpevole del reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.
La tesi difesiva:
«Il monopattino non è un veicolo, quindi il reato non può essere applicato».
La Cassazione, però, ha respinto completamente questa interpretazione.
Perché il monopattino è considerato un veicolo
I giudici hanno richiamato due norme fondamentali del Codice della Strada:
- Art. 46 – definisce “veicolo” tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo.
- Art. 47 – considera veicoli anche i velocipedi.
Dal 2019, inoltre, l’art. 1, comma 75-quinquies della Legge 160/2019 ha equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi.
Questo significa che:
1) i monopattini rientrano a pieno titolo tra i veicoli disciplinati dal Codice della Strada,
2) tutte le norme sulla guida in stato di ebbrezza si applicano anche a chi li utilizza.
La Cassazione ha ricordato, altresì, che già in passato era stato stabilito che il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche alle biciclette: il criterio non è il tipo di mezzo, ma la sua capacità di incidere sulla sicurezza stradale.
Cosa ha stabilito in concreto la Cassazione
Nel confermare la condanna, i giudici hanno affermato un principio molto chiaro:
Chi guida un monopattino elettrico in stato di ebbrezza commette il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, esattamente come chi guida un’auto.
Non conta la destinazione d’uso del mezzo (anche se “ludico”), né la sua struttura più semplice: ciò che rileva è la potenziale pericolosità per sé e per gli altri utenti della strada.
Le conseguenze penali
La condanna per guida in stato di ebbrezza con monopattino comporta le stesse sanzioni previste per gli altri veicoli, ad eccezione della sospensione della patente, perché per guidarlo non è richiesta alcuna abilitazione.
Rimangono però:
- ammenda
- arresto nei casi più gravi
- confisca del mezzo se modificato
- iscrizione nel casellario
- risarcimento dei danni in caso di incidente
Una decisione che segna un cambio di passo netto sulle micromobilità urbane.
Il parere dell’avvocato
Si tratta di una sentenza che farà senza dubbio discutere. L’uso dei monopattini elettrici è ormai diffusissimo nelle città: proprio per questo la Cassazione ha voluto ribadire che non esistono “zone grigie” sulla sicurezza stradale. Anche questi mezzi, agili e leggeri, possono diventare pericolosi se utilizzati in condizioni psicofisiche alterate.
Questa sentenza era prevedibile. Una volta che il legislatore ha equiparato i monopattini ai velocipedi, era inevitabile l’estensione delle norme sulla guida in stato di ebbrezza. Anche chi guida un monopattino è responsabile della sicurezza propria e degli altri utenti della strada.
Non serve la patente per essere condannati. Il reato scatta per il solo fatto di circolare da ubriachi su un mezzo che rientra nella categoria dei veicoli. È un errore pensare che il monopattino sia un’alternativa innocua all’auto dopo aver bevuto.











