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Animali esotici in casa: attenzione, puoi rischiare fino a 3 anni di carcere

Prima dell’acquisto verifica questi tre elenchi

Possedere un animale esotico in Italia non è automaticamente vietato. Tuttavia, la legalità dipende dalla specie, dalla documentazione e dall’eventuale presenza della specie in elenchi ufficiali che ne vietano o limitano la detenzione.

Non esiste un divieto generico sugli “animali esotici”, ma esistono liste precise contenute in norme nazionali ed europee, che individuano specie:

  • protette (CITES)
  • invasive
  • pericolose per l’incolumità pubblica

Specie protette CITES: quando servono certificati obbligatori

Molti animali esotici rientrano nella disciplina della Convenzione di Washington (CITES), attuata nell’Unione Europea dal Regolamento (CE) n. 338/1997 e in Italia dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Esempi di animali soggetti a CITES:

  • tartarughe terrestri (Testudo hermanni)
  • ara e cacatua
  • alcune specie di pitoni
  • iguane appartenenti a specie protette

Per queste specie è obbligatoria: la documentazione che attesti la provenienza lecita, la marcatura (in molti casi microchip o anello identificativo), la conservazione del certificato CITES.

Esiste un elenco ufficiale?

Sì. Il Regolamento (CE) 338/1997 contiene allegati (A, B, C, D) nei quali sono elencate le specie soggette a tutela. Gli allegati sono pubblici e aggiornati periodicamente a livello europeo.

Quali sono le sanzioni?

La Legge 150/1992 prevede, nei casi più gravi:

  • reclusione fino a 3 anni,
  • ammende che possono superare diverse migliaia di euro,
  • sequestro e confisca dell’animale.

La giurisprudenza della Cassazione ha più volte confermato che la detenzione senza idonea documentazione può integrare reato, anche in assenza di finalità commerciali.

Specie esotiche invasive: quando la detenzione è vietata

Il secondo ambito riguarda le specie esotiche invasive, disciplinate dal:

  • Regolamento (UE) n. 1143/2014
  • D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230

Si tratta di specie che possono compromettere l’equilibrio degli ecosistemi.

Esempi concreti di specie invasive inserite nella “Union List”:

  • Scoiattolo grigio americano (Sciurus carolinensis)
  • Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta)
  • Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)
  • Pappagallo monaco (Myiopsitta monachus)

Per queste specie è vietato: detenerle, venderle, riprodurle, trasportarle, rilasciarle in natura.

Esiste un elenco ufficiale?

Sì. La Commissione Europea pubblica e aggiorna la “Union List” delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, consultabile pubblicamente. Se una specie compare in tale elenco, la detenzione è generalmente vietata.

Quali sono le sanzioni?

Il D.Lgs. 230/2017 prevede:

  • sanzioni amministrative elevate,
  • nei casi più gravi, sanzioni penali,
  • sequestro degli esemplari,
  • obbligo di rimozione o affidamento a strutture autorizzate.

Le sanzioni possono arrivare a diverse decine di migliaia di euro nei casi di violazione commerciale.

Animali pericolosi per l’incolumità pubblica

Un ulteriore profilo normativo riguarda gli animali considerati pericolosi.

Il riferimento è il Decreto Ministeriale 19 aprile 1996, che individua specie la cui detenzione è vietata per motivi di sicurezza pubblica.

Esempi di animali pericolosi:

  • leoni, tigri, leopardi
  • orsi
  • lupi
  • primati non umani (scimmie)
  • coccodrilli
  • serpenti altamente velenosi (cobra, mamba, vipere esotiche)

Esiste un elenco ufficiale?

Sì. Il D.M. 19 aprile 1996 contiene un elenco dettagliato di specie vietate, suddivise per categorie zoologiche. Regioni e Comuni possono adottare regolamenti integrativi.

Quali sono le sanzioni?

La detenzione di animali pericolosi in violazione del divieto può comportare:

  • sanzioni penali,
  • sequestro immediato dell’animale,
  • confisca definitiva,
  • responsabilità civile in caso di danni a persone o cose.

Prima di decidere di possedere un animale esotico è necessario, pertanto, controllare che la specie non sia inserita negli elenchi di divieto (invasive o pericolose), se soggetta a CITES, è correttamente documentata, sono rispettate eventuali norme locali.

3 commenti
  • A 12 anni (1964) ho acquistato una tartaruga terrestre al mercato.
    Quando è uscito l’ obbligo di denuncia sono andata subito a iscriverla dai vigili urbani.
    Ora ho 74 anni e, dopo vari traslochi, non so dove sia la documentazione.
    La tartaruga è viva e vegeta e probabilmente la lascerò in eredità ai miei figli. Rischio una sanzione? Grazie.

    • Gentile Maria, la sua tartaruga terrestre rientra quasi certamente tra le specie protette dalla CITES (in Italia soprattutto Testudo hermanni, graeca, marginata)
      Le consoglio di rivolgersi al Servizio CITES dei Carabinieri Forestali della sua provincia (oggi la competenza non è più dei vigili urbani). Può stare tranquilla perché spesso annotano la situazione senza alcuna sanzione.

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