Diritto

Animali esotici in casa: attenzione, puoi rischiare fino a 3 anni di carcere

Prima dell’acquisto verifica questi tre elenchi

article-post
Aggiungi QuotidianPost tra le tue fonti preferite su Google

Possedere un animale esotico in Italia non è automaticamente vietato. Tuttavia, la legalità dipende dalla specie, dalla documentazione e dall’eventuale presenza della specie in elenchi ufficiali che ne vietano o limitano la detenzione.

Non esiste un divieto generico sugli “animali esotici”, ma esistono liste precise contenute in norme nazionali ed europee, che individuano specie:

  • protette (CITES)
  • invasive
  • pericolose per l’incolumità pubblica

Specie protette CITES: quando servono certificati obbligatori

Molti animali esotici rientrano nella disciplina della Convenzione di Washington (CITES), attuata nell’Unione Europea dal Regolamento (CE) n. 338/1997 e in Italia dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Esempi di animali soggetti a CITES:

  • tartarughe terrestri (Testudo hermanni)
  • ara e cacatua
  • alcune specie di pitoni
  • iguane appartenenti a specie protette

Per queste specie è obbligatoria: la documentazione che attesti la provenienza lecita, la marcatura (in molti casi microchip o anello identificativo), la conservazione del certificato CITES.

Esiste un elenco ufficiale?

Sì. Il Regolamento (CE) 338/1997 contiene allegati (A, B, C, D) nei quali sono elencate le specie soggette a tutela. Gli allegati sono pubblici e aggiornati periodicamente a livello europeo.

Quali sono le sanzioni?

La Legge 150/1992 prevede, nei casi più gravi:

  • reclusione fino a 3 anni,
  • ammende che possono superare diverse migliaia di euro,
  • sequestro e confisca dell’animale.

La giurisprudenza della Cassazione ha più volte confermato che la detenzione senza idonea documentazione può integrare reato, anche in assenza di finalità commerciali.

Specie esotiche invasive: quando la detenzione è vietata

Il secondo ambito riguarda le specie esotiche invasive, disciplinate dal:

  • Regolamento (UE) n. 1143/2014
  • D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230

Si tratta di specie che possono compromettere l’equilibrio degli ecosistemi.

Esempi concreti di specie invasive inserite nella “Union List”:

  • Scoiattolo grigio americano (Sciurus carolinensis)
  • Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta)
  • Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)
  • Pappagallo monaco (Myiopsitta monachus)

Per queste specie è vietato: detenerle, venderle, riprodurle, trasportarle, rilasciarle in natura.

Esiste un elenco ufficiale?

Sì. La Commissione Europea pubblica e aggiorna la “Union List” delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, consultabile pubblicamente. Se una specie compare in tale elenco, la detenzione è generalmente vietata.

Quali sono le sanzioni?

Il D.Lgs. 230/2017 prevede:

  • sanzioni amministrative elevate,
  • nei casi più gravi, sanzioni penali,
  • sequestro degli esemplari,
  • obbligo di rimozione o affidamento a strutture autorizzate.

Le sanzioni possono arrivare a diverse decine di migliaia di euro nei casi di violazione commerciale.

Animali pericolosi per l’incolumità pubblica

Un ulteriore profilo normativo riguarda gli animali considerati pericolosi.

Il riferimento è il Decreto Ministeriale 19 aprile 1996, che individua specie la cui detenzione è vietata per motivi di sicurezza pubblica.

Esempi di animali pericolosi:

  • leoni, tigri, leopardi
  • orsi
  • lupi
  • primati non umani (scimmie)
  • coccodrilli
  • serpenti altamente velenosi (cobra, mamba, vipere esotiche)

Esiste un elenco ufficiale?

Sì. Il D.M. 19 aprile 1996 contiene un elenco dettagliato di specie vietate, suddivise per categorie zoologiche. Regioni e Comuni possono adottare regolamenti integrativi.

Quali sono le sanzioni?

La detenzione di animali pericolosi in violazione del divieto può comportare:

  • sanzioni penali,
  • sequestro immediato dell’animale,
  • confisca definitiva,
  • responsabilità civile in caso di danni a persone o cose.

Prima di decidere di possedere un animale esotico è necessario, pertanto, controllare che la specie non sia inserita negli elenchi di divieto (invasive o pericolose), se soggetta a CITES, è correttamente documentata, sono rispettate eventuali norme locali.

Potrebbe interessarti anche