Norme di protezione per donne vittime di violenza

violenza donne

Con l’ introduzione dell’articolo 24 dello statuto dei lavoratori, le donne, dipendenti del settore pubblico o privato ad esclusione delle lavoratrici domestiche, vittime di violenza e inserite in percorsi di protezione, avranno diritto a un congedo massimo di 3 mesi interamente retribuiti, fruibili su base oraria o giornaliera, purchè ne diano avviso al datore di lavoro con almeno 7 giorni di anticipo. Questa norma, potrà essere fruibile in forma sperimentale per tutto il 2015, e , salvo intromissione di nuovi decreti legislativi per altra copertura finanziaria nel 2016, dovrebbe scomparire per la fine dell’anno corrente”. Con la normativa si può aggiungere che viene stabilito un passo in avanti molto importante per la protezione di donne che, spesso vittime di stalking, sono impedite di compiere le quotidiane faccende personali e lavorative, finendo spesso col licenziarsi causa problemi indipendenti dalla propria volontà. Ma tre mesi basteranno? La legge, diverrà effettiva per il 2016? A tutt’oggi questa regola, che non tutti conoscono, e la sua prosecuzione, restano nelle mani dello stato.