Diritto
Fragoline e fichi venduti lungo la strada: un privato può farlo?
Bastano poche cassette di fichi o fragoline per poter vendere lungo la strada? Ecco cosa prevede la legge e cosa rischia chi non è in regola.

In estate è facile incontrare piccoli banchetti improvvisati ai bordi delle strade con poche cassette di fichi, fragoline di bosco o altri prodotti di stagione. Ma basta chiedere un’autorizzazione al Comune per poter vendere? La risposta è meno scontata di quanto sembri.
Una cassetta di fragoline di bosco, qualche chilo di fichi appena raccolti, pesche, ciliegie o altri prodotti della terra. Un tavolino, un ombrellone e un cartello con il prezzo scritto a mano. È una scena piuttosto comune soprattutto durante l’estate, nelle località di campagna e lungo alcune strade provinciali.
Proprio perché si tratta spesso di quantità molto piccole, si potrebbe pensare che chiunque possa raccogliere i propri prodotti e venderli occasionalmente ai passanti. Ma dal punto di vista giuridico non funziona automaticamente così.
Il punto fondamentale è distinguere la vendita diretta effettuata da un imprenditore agricolo dalla vendita effettuata da un semplice privato.
L’agricoltore può vendere direttamente i propri prodotti
La disciplina più favorevole è prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 228/2001. La norma consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati e iscritti nel Registro delle imprese, di vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti prevalentemente dalle proprie aziende.
La legge contempla espressamente anche la vendita itinerante e quella effettuata su aree pubbliche, prevedendo specifici adempimenti. Per esempio, la vendita diretta agricola in forma itinerante è soggetta alla comunicazione al Comune del luogo in cui ha sede l’azienda. Se invece si utilizza un posteggio su area pubblica, entrano in gioco anche le regole relative all’assegnazione del posteggio.
È quindi importante sfatare un equivoco: il fatto che una persona venda soltanto frutta coltivata o raccolta personalmente non significa, da solo, che possa automaticamente beneficiare delle regole semplificate previste per gli imprenditori agricoli.
E se a vendere fichi e fragoline è un semplice privato?
Immaginiamo una persona che non sia imprenditore agricolo, non abbia un’azienda agricola e non sia iscritta come tale al Registro delle imprese. Ha alcuni alberi di fico oppure raccoglie legalmente dei prodotti e decide di mettere un banchetto lungo la strada per venderne qualche cassetta.
Non può semplicemente installare il banco e iniziare a vendere sostenendo che si tratta di pochi prodotti.
La disciplina speciale della vendita diretta prevista dal decreto legislativo 228/2001 è infatti rivolta agli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle imprese.
Per chi non rientra in questa categoria bisogna verificare le norme ordinarie sul commercio, quelle regionali e i regolamenti del Comune interessato.
Ma se il privato chiede l’autorizzazione al Comune?
Un privato potrebbe pensare: “Non sono agricoltore, ma chiedo al Comune il permesso di mettere il banchetto e sono in regola”.
La semplice autorizzazione a occupare uno spazio, però, non trasforma automaticamente un privato in un soggetto abilitato all’attività commerciale.
Il decreto legislativo 114/1998 stabilisce infatti che il commercio sulle aree pubbliche può svolgersi mediante posteggi in concessione oppure in forma itinerante e che l’esercizio dell’attività è soggetto ad apposita autorizzazione.
Questo significa che occorre distinguere due questioni: il diritto a utilizzare quello spazio e il titolo necessario per esercitare la vendita.
Ottenere eventualmente il permesso per occupare un’area pubblica non significa, da solo, poter esercitare liberamente un’attività di commercio alimentare.
Non esiste la regola delle “poche cassette”
Un altro errore è pensare che esista una sorta di franchigia: “Se vendo soltanto tre cassette di fichi non succede nulla”.
Non esiste una regola nazionale generale secondo cui sotto un determinato numero di cassette la vendita su strada diventa automaticamente libera.
Il carattere occasionale dell’operazione può avere rilevanza nella valutazione fiscale e della natura dell’attività, ma non bisogna confondere questo aspetto con le norme amministrative che disciplinano il commercio su area pubblica, l’occupazione del suolo e, trattandosi di alimenti, gli obblighi igienico-sanitari.
L’articolo 28 del decreto legislativo 114/1998 precisa inoltre che il commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto alle disposizioni nazionali ed europee poste a tutela delle esigenze igienico-sanitarie.
Attenzione anche al punto in cui viene sistemato il banchetto
C’è poi un ulteriore elemento spesso dimenticato: non ci si può sistemare indistintamente in qualsiasi punto della strada.
Se l’area è pubblica possono essere necessari titoli, concessioni o autorizzazioni collegati al commercio e all’utilizzo dello spazio. Esistono inoltre luoghi sottoposti a regole particolari: per esempio, il decreto sul commercio vieta senza il permesso del proprietario o del gestore il commercio sulle aree pubbliche situate negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
A queste disposizioni possono aggiungersi le norme regionali, i regolamenti comunali e le regole relative alla sicurezza della circolazione stradale.
Un normale privato che non è imprenditore agricolo non acquisisce il diritto di vendere fichi, fragoline o altra frutta lungo la strada soltanto perché i prodotti sono suoi o perché le quantità sono modeste. E neppure un semplice permesso per occupare uno spazio risolve automaticamente tutti gli aspetti necessari per esercitare la vendita.
Occorre verificare quale attività si stia realmente svolgendo, il titolo richiesto per il commercio, le norme regionali e comunali, l’eventuale occupazione del suolo e gli adempimenti previsti per la vendita di alimenti.
Gli imprenditori agricoli, invece, dispongono di una disciplina specifica per la vendita diretta dei prodotti prevalentemente provenienti dalla propria azienda, purché rispettino i requisiti e gli adempimenti stabiliti dalla legge.
Quali sanzioni rischia chi vende senza autorizzazione
Vendere fichi, fragoline di bosco o altra frutta lungo la strada senza avere il titolo richiesto può comportare sanzioni tutt’altro che simboliche. La disciplina nazionale sul commercio su aree pubbliche prevede, per l’esercizio dell’attività senza la prescritta autorizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 a 15.493 euro, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce nei casi previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. 114/1998.
Attenzione, però: oggi la materia del commercio su area pubblica è ampiamente disciplinata anche dalle Regioni e dai Comuni, quindi importi, procedure e ulteriori conseguenze possono variare in base al territorio e alla specifica violazione. Possono inoltre aggiungersi contestazioni per occupazione abusiva del suolo pubblico, inosservanza delle norme igienico-sanitarie o violazioni delle disposizioni sulla sicurezza stradale.








